Italia
Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
In merito all¿approvazione del cd decreto Urbani e alle ipotesi di emendamenti circolate in questi giorni occorre fare piena luce su due dei correttivi proposti: l¿imposizione di un tributo percentuale sulla fornitura di servizi telematici e la gradualità della sanzione per i responsabili della violazione del diritto d¿autore compiuta tramite il cd file sharing.
In merito alla prima ipotesi di lavoro occorre dire che la soluzione proposta non appare soddisfacente in quantoil problema è che, come già avviene per musicassette e altri supporti, anche in questo caso non viene preso in considerazione l”uso che della connettività viene fatto dall”utente, in quanto il tributo è concepito come una sorta di “compensazione” per autori ed editori per le copie ad uso personale ma percepito come compensazione per le attività di pirateria.
Il dubbio è che come rilevato già in passato dalle Associazioni in difesa dei diritti dei consumatori ¿digitali¿, è che questo tributo non possa essere ridistribuito in maniera equa, visto che non è possibile sapere a priori quale utilizzo venga fatto dagli utenti della connettività fornita dai providers e se sarà utilizzata o meno per registrare musica o film sull¿hard disk.
L¿imposizione di un tributo generalizzato gravante sui providers è in grado inoltre di determinare due effetti: il primo è quello di gravare di ulteriori costi le piccole e medie imprese operanti nel settore della fornitura di servizi internet, in un momento economico in cui il settore dell¿IT è in grave crisi di risorse.
Il secondo è quello di generare effetti perniciosi sullo sviluppo dell¿eGovernment perseguito dal Governo attraverso lo sviluppo della banda larga.
La politica di diffusione delle tecnologie digitali per favorire tra l¿altro le categorie più svantaggiate passa infatti per un largo uso delle nuove tecnologie a banda larga e per una diffusione sul territorio di soggetti (i providers) in grado di fornire alle collettività tramite le P.A. i servizi di eGovernment.
Questo, stando alle iniziative promosse dal Ministro per l¿innovazione, lo spirito che anima lo sviluppo della rete di connettività che unisce e unirà tutte le nostre pubbliche amministrazioni.
Il ricorso alla banda larga ha infatti una funzione fondamentale anche nella nuova rete Connettiva delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.
Da un sistema odierno monocentrico basata sul sistema della rupa (Rete unitaria delle Pubbliche Amministrazioni) si sta passando ad un sistema denominato SPC (sistema pubblico di connettività) imperniato sulla distribuzione della connettività sul territorio a una pluralità di providers, che offriranno alle pubbliche Amministrazioni i loro servigi, garantendo in tal modo, a tutti i cittadini sul territorio, di poter usufruire dei vantaggi portati dalle nuove tecnologie.
Orbene imponendo un tributo preventivo sulla connettività, ai fini di esclusiva salvaguardia dei titolari dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche (e non si badi bene degli Autori, che nel nostro sistema sono ben più tutelati rispetto all¿ordinamento statunitense) ci troveremmo nella paradossale situazione di consentire alle P.A. di incamerare risorse preventive per compensare i mancati introiti derivanti dalla pratica del ¿file sharing¿, a vantaggio di una sola categoria, seppur importante.
Il maggior introito sarebbe tuttavia azzerato dai maggiori costi per la connettività fornita dai providers che dovrebbero sostenere in primo luogo le Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione dell¿eGovernment, scaricando di fatto l¿onere economico percentuale, non sui potenziali soggetti ¿scambisti¿ bensì sull¿intera collettività interessata a fruire dei vantaggi dell¿eGovernment.
Facciamo un esempio pratico: un piccolo comune decide di fornire ai propri cittadini servizi come la possibilità di ottenere certificati digitali, le informazioni relative alla tutela delle classi disagiate, le informazioni relative ai bandi di gara per beni e servizi direttamente sul web, acquistando i servizi di un piccolo provider della zona, e contribuendo così allo sviluppo ed alla promozione del commercio locale.
L¿approvazione del decreto Urbani e l¿apposizione di un tributo sulla connettività innescherebbe una spirale di aumento dei prezzi sul singolo contratto di ADSL venduto dal provider che un grande operatore di telecomunicazione non avvertirà se non insensibilmente grazie alle economie di scala in grado di compensare il costo del tributo.
Viceversa un aumento anche impercettibile del costo del servizio, resosi necessario dall¿imposizione aumentata genererà un effetto devastante sul piccolo provider che non sarà in grado di assorbire la maggiorazione dei prezzi derivante dall¿imposizione del tributo,
La conseguenza sarà che il provider dovrà aumentare i prezzi della connettività anche alle P.A. annullando l¿effetto economico benefico dell¿introito preventivo ed influenzando lo sviluppo dell¿eGovernment nelle zone più svantaggiate del nostro paese, dove storicamente sono più presenti i piccoli e medi providers e dove è più effettivo il legame con le realtà locali.
In quest¿ultimo caso l¿ effetto di promozione del benessere collettivo insito nella diffusione dell¿eGovernment viene meno a causa della necessaria compensazione a favore dei titolari dei diritti di sfruttamento generando un gettito ¿apparente¿ che invece che a favore delle P.A. va a loro esclusivo detrimento.
Per quanto attiene al requisito della gradualità della sanzione per coloro che scambiano i file protetti dal diritto d¿autore è opportuno fare per una semplice considerazione di fatto:
1) Se, come riportato da diversi organi di stampa, il Ministro Urbani è intenzionato a ritirare le sanzioni per il file sharing ciò significa che per il nostro ordinamento il file sharing non può essere considerato in sè violazione del diritto d¿autore, in base al noto principio nullum crimen sine poena. Quindi, a legislazione esistente, lo scambio senza fine di lucro è legale ed allora non si vede come i providers debbano o possano attivarsi per avvertire un soggetto del compimento di ciò che è lecito.
2) Ovvero il file sharing, cioè lo scambio di files protetti dal diritto d¿autore per scopi non di lucro, viene considerato illecito ed allora l¿avvertimento preventivo operato dal Providers a colui che scambia materiale illecito è da considerarsi un elemento di compartecipazione criminosa equiparabile al reato di favoreggiamento, nel qual caso una iniziativa preventiva del providers, che ricordiamo in base alla legislazione esistente non ha obblighi di sorveglianza preventiva, è del tutto impraticabile.
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