Questo Decreto va ritirato. E¿ un danno per i providers, per gli utenti, per l¿economia

di |

Italia



di Paolo Nuti

Presidente
Associazione Italiana Internet Providers (AIIP)


Nonostante le tranquillizzanti dichiarazioni rese da esponenti sia della maggioranza che dell¿opposizione, il testo dell¿emendamento unico all¿art. 1 del DL 72/04 ¿antipirateria audiovisiva¿ che il governo si appresta a proporre alla Camera in sede di conversione continua a presentare, per i fornitori di accesso e di servizi, notevoli criticit&#224.

Tali criticit&#224 sono anzi sostanzialmente cresciute. E anche per gli utenti le cose sono assai meno rosee di quanto non lascino intendere dichiarazioni anche autorevoli.


La prospettiva degli ISP


Secondo le anticipazioni raccolte, le ordinanze ¿dirette ad impedire l¿accesso ai siti¿ saranno ora indirizzate ai ¿prestatori di servizi della societ&#224 dell¿informazione¿, espressione che, come ben chiarisce la direttiva 2000/31/CE, comprende tanto i fornitori di servizi di hosting quanto i fornitori di accesso alla rete.

Gli ISP avevano chiesto che le ordinanze di take-down fossero indirizzate ai soli fornitori di servizi di hosting escludendo quelli di accesso.

Per tutta risposta verrebbe ora cancellata ogni differenziazione di ruoli.

Dalla padella, nella brace.

E¿ viceversa indispensabile che il legislatore abbia presente la differenza tra utente e cliente e tra fornitore di servizi (p.e. di hosting) e fornitore di accesso. Se una ordinanza tesa ad impedire l¿accesso a contenuti protetti illegalmente distribuiti da un utente venisse diretta ad un ¿prestatore di servizi della societ&#224 dell¿informazione¿ che opera come fornitore di servizi di accesso, la mancata differenziazione comporterebbe l¿interruzione del servizio di accesso ad internet a tutti gli utenti serviti dal cliente dell¿ ISP. Per esempio, tutti i posti di lavoro di una azienda servita tramite un unico indirizzo pubblico, tutti i clienti di hosting di un cliente di accesso o di housing, tutti i componenti di un intero nucleo familiare, etc.

Il coinvolgimento nell¿interruzione del servizio di terzi non responsabili dei comportamenti che si vogliono sanzionare, comporta evidenti danni , rischi di contenzioso con la clientela e rappresenta una violazione della ¿libert&#224 ¿ di ogni ¿ forma di comunicazione¿ espressamente prevista dall¿articolo 15 della Costituzione. Nel caso di clienti di housing che a loro volta operano come fornitori di hosting &#232 altres&#236 evidente la spinta a spostarsi su fornitori non italiani.

Nel testo dell¿emendamento, resterebbe poi in vita la possibilit&#224 che le ordinanze di cui sopra possano essere emesse non solo dal magistrato, ma anche dal ¿Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell¿interno¿.

Ancora una volta in deroga all¿articolo 15 della Costituzione.

In aggiunta, il nuovo testo estenderebbe ora le sanzioni previste dall¿articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (¿¿reclusione da sei mesi a tre anni e multa da cinque a trenta milioni di lire¿¿) a chiunque ¿¿in violazione dell¿articolo 16, a fini di lucro, diffonde al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un¿opera dell¿ingegno protetta dal diritto d¿autore, o parte di essa¿¿.

Purtroppo, l¿articolo 16 delle L. 633/41 utilizza il termine diffusione per indicare l¿attivit&#224 di trasmissione svolta, tra l¿altro, attraverso una rete di telecomunicazioni, mentre l¿operato del soggetto che decide di mettere a disposizione del pubblico un¿opera protetta dal diritto di autore &#232 definito ¿comunicazione¿.

L¿uso del termine ¿diffonde¿ estende quindi l¿applicabilit&#224 della norma proprio agli operatori di rete.

Nonostante tutto questo fosse stato ben evidenziato nel corso delle audizioni informali, il nuovo articolato continua ad utilizzare il termine ¿diffonde¿, in luogo di ¿comunica¿ assegnando cos&#236 una specifica responsabilit&#224 al provider, per il contenuto ¿diffuso¿ attraverso la sua rete bench&#233 immesso, ovverosia comunicato al pubblico, da un suo utente.

Poich&#233 nel fornire ¿a fine di lucro¿ un servizio di accesso, il provider immette ¿in sistema di reti telematiche¿ anche i contenuti protetti che l¿utente eventualmente immette nella rete del provider, dobbiamo di conseguenza ritenere che il legislatore intenda mantenere in vita quella insostenibile ¿responsabilit&#224 penale oggettiva del provider¿ che avevamo espressamente chiesto di escludere, non fossaltro in quanto, art. 27, incostituzionale.

Sempre secondo le indicazioni raccolte, nel nuovo testo &#232 stata eliminata la (incostituzionale) previsione di un controllo della attivit&#224 dei clienti, ma resta in vita l¿obbligo per i provider di informare, quando ne siano venuti a conoscenza, le autorit&#224 di pubblica sicurezza circa la presenza di contenuti lesivi del diritto di autore.

Il che, in buona sostanza, si traduce nell¿inviare alle autorit&#224 le sempre pi&#249 numerose segnalazioni ricevute dalle associazioni di tutela delle opere.

Non si capisce perch&#233 quest¿onere di ¿segreteria¿ sia demandato ai provider, laddove potrebbe essere pi&#249 celermente e quindi efficacemente svolto dai titolari dei diritti.

La prospettiva del cliente

Per concludere, ancorch&#233 non riguardi direttamente gli Internet Provider, giova sottolineare che la soddisfazione da pi&#249 parti espressa per uno supposto alleggerimento delle sanzioni a carico degli utenti Internet che si dilettano nello scambiarsi via internet opere protette dal diritto di autore &#232 fuori luogo.

Infatti, la ventilata soppressione del comma 2 dell¿art. 1 del DL 72/04 (che prevedeva una multa di 1.500 Euro, il sequestro del computer e la pubblicazione della sentenza su due quotidiani ed un periodico), lascia comunque in vita le sanzioni previste dalla legge 633/41 a carico di chi (articolo 171) ¿diffonde¿ in pubblico senza averne il diritto un¿opera protetta e di chi (articolo 174 ter) ¿abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo¿ tale opera.

L¿articolo 171 della Legge 633/41 e successive modificazioni punisce ¿¿con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo¿¿ quindi anche non a scopo di lucro ¿¿diffonda¿un¿opera altrui..¿ senza averne diritto.

Tale disposizione colpisce quindi anche chi diffonde (in ¿upstream¿) l¿opera a mezzo programmi di file-sharing.

L¿articolo 174ter, che il nuovo testo espressamente richiamerebbe, prevede per chiunque &#091non a fine di lucro&#093 ¿¿abusivamente utilizza, anche ¿ via cavo.. opere o materiali protetti &#091dal diritto di autore&#093 ¿ la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e ¿ le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale¿. Sanzioni che in caso di recidiva o ¿fatto grave per la quantit&#224 delle violazioni¿ sono aumentate ¿ sino ad euro 1032,00¿ e prevedono anche ¿la confisca degli strumenti e del materiale ¿ la pubblicazione del provvedimento su due o pi&#249 giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o pi&#249 periodici specializzati nel settore dello spettacolo¿.

In sostanza, chi scambia frequentemente materiale protetto rischia una sanzione di 3.097 euro (2.065 per l¿upload pi&#249 1.032 per il download), la confisca del computer, e la pubblicazione della sentenza su due quotidiani nazionale ed una rivista specializzata.

Preso atto del ritorno ad una (modesta) gradualit&#224 delle sanzioni, appare quindi del tutto ingiustificata e pericolosamente distorta ogni dichiarazione inneggiante ad una supposta liberta di file-sharing che coinvolga anche opere protette.

Conclusioni

Secondo le anticipazioni raccolte, le obbligazioni in capo agli Internet Service Provider sono incongrue, insostenibili, incostituzionali.

Le sanzioni per gli utenti restano quelle, pesantissime, gi&#224 oggi previste dalla 633/41.

In altre sedi, cominciano ad emergere dubbi sulla legittimit&#224, nel contesto europeo, del provvedimento.

Tenuto conto che in sede di recepimento della nuova direttiva sulla propriet&#224 intellettuale sar&#224 indispensabile introdurre delle modificazioni alla 633/41 tese ad armonizzarla con il contesto europeo, sarebbe meglio emendare il provvedimento cancellando in toto l¿articolo 1.

Cosi come subito suggerito da AIIP.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

&#169 2004 Key4biz.it

Per ulteriori approfondimenti, consulta:

Archivio delle News sul Decreto Urbani, la Direttiva europea e la Proprieta¿ intellettuale

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Key4Biz

Quotidiano online sulla digital economy e la cultura del futuro

Direttore: Luigi Garofalo

© 2002-2024 - Registrazione n. 121/2002. Tribunale di Lamezia Terme - ROC n. 26714 del 5 ottobre 2016

Editore Supercom - P. Iva 02681090425

Alcune delle foto presenti su Key4biz.it potrebbero essere state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, lo possono segnalare alla redazione inviando una email a redazione@key4biz.it che provvederà prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate.

Netalia