Italia
Articolo 3
(Società per lo sviluppo dell”arte, della cultura e dello spettacolo “Arcus S.p.a.”).
1. In attesa dell”adozione del regolamento di cui all”articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell”economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui all”articolo 13, comma 1, della legge 1¿ agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l”aliquota del tre per cento prevista dall”articolo 60 della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell”economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell”arte, della cultura e dello spettacolo “Arcus S.p.a.”, ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All”articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, dopo le parole: “Ministro per i beni e le attività culturali”, sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
Articolo 4
(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport).
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l”anno 2004, di 16 milioni di euro per l”anno 2005 e di 25 milioni di euro per l”anno 2006.
2. E” assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E” assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
5. All”onere derivante dall”attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l”anno 2004, a 20 milioni di euro per l”anno 2005 e a 25 milioni di euro per l”ano 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell”ambito dell”unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell”economia e delle finanze per l”anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l”accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
5-bis. All”onere previsto dall”attuazione del comma 4-bis, pari a 450 mila euro per l”anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell”ambito dell”unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell”economia e delle finanze per l”anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l”accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell”economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. All”articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le parole: «società sportiva di capitali» sono inserite le seguenti parole: «o cooperativa».
6-ter. All”articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:
18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l”altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti.
a) la denominazione;
b) l”oggetto sociale con riferimento all”organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l”attività didattica;
c) l”attribuzione della rappresentanza legale dell”associazione;
d) l”assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull”ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell”elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l”obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell”associazione;
h) l”obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell”ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell”ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all”integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall”assemblea dei soci.
6-quater. All”articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati.
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