Italia
di Eugenio Prosperetti
Studio Legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti
Abbiamo ricevuto da Giorgio Maggetto, Direttore tecnico e della ricerca di Bassnet (www.bassnet.biz) gruppo Bassilichi, quattro quesiti su altrettanto specifici aspetti relativi allo sviluppo ed affermazione della Tv digitale terrestre.
Li abbiamo riproposti allo Studio legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti (www.pccp.it), specialista nel settore.
Chi tra i lettori avrà l¿esigenza di porre quesiti su questo ed altri argomenti potrà darcene segnalazione.
Key4biz e loStudio legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti valuteranno di volta in volta i temi più interessanti ai quali dare una risposta su queste pagine.
Nel frattempo un ringraziamento al dott. Eugenio Prosperetti dello Studio legale Portolano Colella Cavallo Prosperetti ed a Giorgio Maggetto di Bassnet.
Questi i quattro quesiti:
1. Nelle norme citate si parla di limiti per i fornitori di contenuti, cosa succede per gli operatori di rete e per i fornitori di servizi ?
2. Il principio del pluralismo e la conseguente tutela espressa dal legislatore in favore dei soggetti operanti in ambito locale rispetto a quelli operanti in ambito nazionale, permane anche relativamente agli operatori di rete?
3. In particolare, la licenza di operatore di rete per la diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri può essere rilasciata allo stesso soggetto contemporaneamente in ambito nazionale e locale?
4. Quindi, per concludere, un operatore di rete in ambito nazionale, può concorrere, affiancato da opportuni fornitori di servizi e contenuti in ambito locale, alla fornitura di servizi interattivi anche in quest”ultimo ambito (locale)?
Questa la risposta del dott. Eugenio Prosperetti:
¿I quesiti posti, partendo dalla considerazione dei limiti stabiliti per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale, affrontano i seguenti temi:
se un soggetto possa essere contemporaneamente titolare di una licenza per operatore di rete in ambito nazionale e in ambito locale;
se un operatore di rete in ambito nazionale possa operare in ambito locale aprendo la propria rete a fornitori di servizi e contenuti operanti in ambito locale;
se sia necessaria una distinta autorizzazione per esercitare attività di fornitore di servizi del digitale terrestre in ambito locale.
Con riguardo ai fornitori di contenuti, l¿art. 5, comma 1, lett. d), della Legge Gasparri prevede, come noto, che: ¿uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento, non possono essere contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale¿.
Riguardo ai fornitori di contenuti occorre però precisare quanto segue:
essi non hanno alcun obbligo di fornire all¿operatore di rete un palinsesto composto di 24 ore al giorno: il loro obbligo minimo consiste in ¿24 ore settimanali di programmazione contraddistinte da un unico marchio¿ escluse repliche e immagini statiche;
l¿operatore, a sua volta, non ha l¿obbligo di cedere la capacità trasmissiva dello slot del multiplex ¿in esclusiva¿ ad un fornitore di contenuti che lo fornisca di un palinsesto di meno di 24 ore al giorno: l¿operatore sarà infatti libero di suddividere lo slot tra più fornitori di contenuti;
secondo alcune interpretazioni della normativa, l¿operatore nazionale potrebbe portare il segnale di fornitori di contenuti ¿locali¿ rispettando i limiti previsti dalla normativa (copertura della popolazione e bacini coperti) per l¿ambito locale e mantenendo spento il segnale nelle zone eccedenti tale copertura; ciò poiché, se questa soglia venisse superata, il fornitore di contenuti locale in questione necessiterebbe di autorizzazione ¿nazionale¿;
è ampiamente dibattuto se un operatore di rete nazionale possa, sfruttando le più avanzate caratteristiche della rete digitale, attribuire un canale del proprio multiplex contemporaneamente a distinti fornitori di contenuti locali: le norme espressamente consentono tuttavia che, ove esistano blocchi di diffusione non richiesti da operatori di rete locali, questi possono essere gestiti da operatori di rete nazionali (art. 26 comma 2, ¿Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale¿ approvato con Delibera 435/01/CONS dall¿Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).
Il ¿Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale¿ prevede altresì, all¿art. 26, che: ¿Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di licenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale¿.
Dunque le norme vigenti vietano espressamente che l¿attività di operatore di rete nazionale e locale siano esercitate dal medesimo soggetto.
Un discorso a parte deve essere svolto per i fornitori di servizi. Quest¿ultima categoria è la meno regolamentata dell¿intera catena del valore del digitale terrestre.
Ciò è da imputarsi al fatto che i fornitori di servizi possono svolgere una gamma di attività molto ampia e sarebbe stato assai problematico per il legislatore definirli in maniera astratta.
Si è preferito allora lasciare al Ministero delle Comunicazioni la valutazione, sottoposta alle regole delle autorizzazioni generali, dell¿attività svolta dal richiedente: l¿attività può essere svolta se il Ministero non riscontra, nell¿ambito di quanto dispone la normativa, ragioni ostative all¿esercizio.
Non avrebbe allora avuto senso distinguere (e non lo si è fatto) tra fornitori di servizi nazionali e locali: ambedue potranno autodefinire il perimetro della propria attività e sottoporla al procedimento di autorizzazione generale.
Le modalità con le quali ciascun fornitore di servizi può essere autorizzato sono strettamente correlate al tipo di attività che intende svolgere e al tipo di interazione che intende porre in essere con fornitori di contenuti ed operatori di rete. Debbono quindi essere oggetto di un¿analisi ¿caso per caso¿.
Non è dato comunque, in generale, rinvenire norme che vietano ad un operatore di rete nazionale di operare in congiunzione con un fornitore di servizi che non offra i propri servizi su tutto il territorio.
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