Italia
¿E” necessario prevenire forme invasive di controllo su gusti e abitudini dei telespettatori¿. Questo, quanto fissato dal provvedimento adottato dal Garante per la Privacy (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan), che stabilisce i diritti degli utenti e degli abbonati che utilizzano le nuove forme di televisione che si vanno sempre più diffondendo nel nostro Paese: satellitare, via cavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi (film e partite di calcio soprattutto), altre forme di accesso condizionato, nonché partecipazione, sempre via Tv, a televoti, sondaggi, indagini di mercato.
Il provvedimento, di cui è relatore Mauro Paissan, si propone di ¿assicurare agli utenti un livello elevato dei loro diritti e della loro dignità¿.
I gestori televisivi dovranno adeguarsi alle nuove direttive entro il 15 maggio. Il provvedimento stabilisce che bisogna ridurre al minimo l”utilizzo delle informazioni relative ad abbonati e utenti identificabili e dunque privilegiare sempre l”uso di dati anonimi. Inoltre, evitare tutte quelle informazioni che non sono strettamente necessarie, come nella fatturazione il titolo del film acquistato non deve comparire.
Il Garante sottolinea che le schede prepagate (quelle, ad esempio, messe in circolazione da qualche gestore per l”acquisto delle partite di calcio in digitale) garantiscono l”anonimato degli utenti. In questo caso anche l”acquirente del decoder può essere anonimo. ¿Al massimo si potrà prender nota del nome solo per evitare che qualcuno non goda più volte del relativo contributo statale¿. Diverso è ovviamente il caso di un rapporto contrattuale con un abbonato identificato. Illecite sono poi da ritenere “eventuali banche dati di titolari di antenne televisive o satellitari” (il cosiddetto catasto delle antenne).
Secondo le nuove disposizioni, non sarà lecito ¿trattare dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi pubblicitari¿.
In caso di televoto, spesso associato a trasmissioni televisive, deve essere adottata una tecnica che separa il voto espresso dal nominativo di chi ha partecipato al sondaggio. Lo stesso vale per le ricerche di mercato e altre ricerche campionarie, per le quali va nettamente esclusa ogni eventuale comunicazione a terzi dei dati personali.
E” di regola vietato il trattamento di dati sensibili (quelli relativi a salute, sesso, convinzioni politiche, filosofiche o religiose). In casi eccezionali il Garante può ammettere tale uso, con il consenso scritto o via telecomando dell”interessato.
Il Garante ritiene insufficienti le informazioni che i gestori televisivi danno agli abbonati e che non tengono conto del fatto che gli utilizzatori dei nuovi servizi Tv possono essere, nell”ambito della famiglia o di una comunità, persone diverse dall”abbonato. Dunque, informative chiare e complete e, prima di ogni acquisto o altro tipo di rapporto interattivo, una schermata in video (del tipo “Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali”) che informi sull”uso dei dati che l”utente sta per fornire.
Il Garante inoltre decide che, per l”eventuale monitoraggio delle scelte o profilazione dell”abbonato, è necessario il consenso dell”interessato, che non può essere una condizione per stipulare il contratto relativo agli altri servizi televisivi. Il consenso può essere espresso anche via telecomando, mentre se vengono trattati dati sensibili è necessario l”uso di una password.
In caso di fatturazione degli acquisti (ad esempio di partite o film), l”abbonato deve avere la possibilità di non ricevere una fatturazione dettagliata. Gli acquisti devono essere indicati per importo totale, data e costo, mentre solo su richiesta verranno forniti i “titoli” specifici.
Ogni informazione sugli abbonati può essere conservata solo per un determinato periodo di tempo, indicato nel contratto. La regola generale è che ogni dato deve essere cancellato o trasformato in forma anonima al più presto. I dati dettagliati sugli acquisti non possono essere conservati per più di 12 mesi e, in caso di cessazione del rapporto, dopo 3 mesi tutto deve essere cancellato.
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