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Fastweb-Vodafone Italia, l’Antitrust fissa gli impegni per Swisscom

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L'Antitrust autorizza l'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom-Fastweb ma pone una serie di condizioni al gruppo svizzero, che avranno validità dalla data del closing dell'operazione di concentrazione e fino al 31 dicembre 2027.

L’Antitrust autorizza l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom-Fastweb ma pone una serie di condizioni al gruppo svizzero, che avranno validità dalla data del closing dell’operazione di concentrazione e fino al 31 dicembre 2027. In prima battuta Swisscom dovrà assicurare che Fastweb fornisca servizi di accesso all’ingrosso alla rete per la fornitura di servizi al dettaglio alla clientela affari e pubblica amministrazione.

Secondo, Swisscom si impegna affinché Fastweb e Vodafone forniscano le informazioni necessarie a garantire la massima parità di condizioni fra i concorrenti nell’ambito di qualsiasi gara pubblica.

Terzo, Fastweb inoltre non dovrà dare disdetta ai contratti di fornitura di servizi all’ingrosso già in essere per la fornitura di servizi di accesso ultrabroadband alla clientela residenziale e dovrà inoltre negoziare in buona fede e a condizioni di mercato con nuovi operatori la conclusione di nuovi contratti pluriennali. Infine l’antitrust impone a Swisscom la nomina di un fiduciario preposto al monitoraggio dei rimedi. Contro il provvedimento Swisscom può fare ricorso al Tar.

I rimedi fissati dall’Autorità

  1. Servizi di accesso all’ingrosso alla rete per la fornitura di servizi al dettaglio alla clientela affari e Pubblica Amministrazione

Swisscom Italia S.r.l. dovrà assicurare che:

1.1. Fastweb fornisca servizi di accesso all’ingrosso Ethernet to Connect (“E2C”) per realizzare connessioni ethernet point-to-point (“P2P”) in fibra ottica (“Servizi E2C P2P”). I Servizi E2C P2P saranno offerti sia per siti già collegati alla rete esistente proprietaria di Fastweb (“ON-Net”), sia per siti posti in prossimità della rete di Fastweb e per cui sia possibile applicare prezzi di listino e tempi di collegamento standard (“NEAR-Net”), sia assicurando il rispetto dei profili MEF (“Servizi E2C P2P MEF”), sia senza quest’ultima garanzia (“Servizi E2C P2P Standard”). A tal fine, Fastweb proporrà agli operatori interessati un contratto per l’attivazione di nuovi Servizi E2C P2P che preveda: (i) velocità fino a 1 Gbps con banda simmetrica; (ii) i Service Level Agreement (“SLA”) di volta in volta in vigore, come da contratti all’ingrosso standard di Fastweb (allegati al presente provvedimento); e (iii) prezzi a condizioni di mercato e comunque non superiori a quelli indicati nelle tabelle 22 e 23 del presente Provvedimento.

1.2. Fastweb fornisca servizi di accesso all’ingrosso attraverso connessioni P2P in fibra ottica a capacità dedicata end-to-end con tecnologia DWDM (“Servizi DWDM”), previa realizzazione di uno studio di fattibilità (“Studio di Fattibilità”). Lo Studio di Fattibilità, come da usi di mercato, potrà tenere conto se sia già presente una rete in fibra ottica di Fastweb, l’ubicazione del cliente, la collocazione degli end point e la complessità delle architetture di rete da attraversare. Ove lo Studio di Fattibilità desse esito positivo, il prezzo del Servizio DWDM sarà determinato a condizioni di mercato. L’esecuzione del rimedio in questione è soggetta al monitoraggio da parte del Monitoring Trustee.

  • Messa a disposizioni di informazioni nelle procedure di gara

Swisscom si impegna affinché Fastweb e Vodafone (“FW-VI”) forniscano le informazioni necessarie a garantire la massima parità di condizioni fra i concorrenti (“Informazioni Fornite”) nell’ambito di qualsiasi gara pubblica che verrà bandita da Consip, da singole PA o da altre centrali di committenza regionali (“Stazione Appaltante”) per l’acquisto di servizi di telefonia fissa e connettività fissa e per cui FW-VI siano i fornitori uscenti. Le Informazioni Fornite saranno trasmesse da FW-VI (i) alla Stazione Appaltante e (ii) previa informativa a quest’ultima, agli operatori interessati che soddisfano i requisiti di partecipazione alla Gara (“Operatori Richiedenti”). Quanto all’accordo quadro TF5, le Informazioni Fornite saranno le seguenti (“Informazioni TF5”): i) la data di sottoscrizione del contratto tra Fastweb/Vodafone e ciascuna PA; ii) la data di prima attivazione del servizio di telefonia fissa per ciascuna PA; iii) le consistenze, al 31 dicembre dei due anni precedenti la Gara, relative ai servizi di telefonia fissa (“Consistenze TF5”) e nello specifico: le Consistenze TF5 complessive acquistate da tutte le PA, aggregate per comune; le Consistenze TF5 disaggregate, indicando: (a) il nome e l’ubicazione delle sedi della singola PA; e (b) il valore delle Consistenze TF5, suddiviso per ciascun servizio e area, riferibili a tali sedi; iv) il dato relativo al traffico dei servizi di telefonia fissa, al 31 dicembre dei due anni precedenti la Gara, suddiviso per singole direttrici (i.e., nazionale urbana/interurbana, internazionale, fisso mobile e di rete intelligente) (“Traffico”) e nello specifico: il Traffico totale di tutte le PA, aggregato per Comune e il Traffico disaggregato, indicando: (a) il nome e l’ubicazione delle sedi della singola PA; e (b) il Traffico, disaggregato per singole direttrici (i.e., nazionale urbana/interurbana, internazionale, fisso mobile e di rete intelligente), riferibile a tali sedi. Quanto alle ulteriori Gare per servizi di telefonia fissa, le Informazioni Fornite saranno analoghe alle Informazioni TF5, ma con un livello di dettaglio diverso in ragione della loro minore complessità e dimensione. Quanto all’accordo quadro SPC2, le Informazioni Fornite saranno le seguenti (“Informazioni SPC2”): i) la data di sottoscrizione del contratto tra Fastweb/Vodafone e ciascuna PA; ii) la data di prima attivazione del servizio di connettività fissa per ciascuna PA; le consistenze, al 31 dicembre dei due anni precedenti la Gara, relative ai servizi di trasporto dati (“Consistenze SPC2”), fornite secondo le voci del listino previsto nell’ambito della gara SPC2, e nello specifico: le Consistenze SPC2 complessive acquistate da tutte le PA, aggregate per comune e le Consistenze SPC2 disaggregate, indicando: (a) il nome e l’ubicazione di ciascuna sede della singola PA; e (b) il valore delle Consistenze SPC2 riferibili a tali sedi. Quanto alle ulteriori Gare per servizi di connettività fissa, le Informazioni Fornite saranno analoghe alle Informazioni SPC2, ma con un livello di dettaglio diverso in ragione della loro minore complessità e dimensione. La comunicazione delle Informazioni Fornite avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante o degli Operatori Richiedenti. Al fine di agevolare la programmazione e l’esecuzione delle attività di migrazione, Swisscom dovrà assicurare che FW-VI trasmettano al nuovo aggiudicatario della Gara (“Nuovo Fornitore”) le Informazioni Fornite aggiornate al mese precedente alla data della sua richiesta (“Informazioni Aggiornate”). La comunicazione delle Informazioni Aggiornate avverrà entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta del Nuovo Fornitore, previo inserimento del nuovo ordinativo di fornitura della PA. L’esecuzione del rimedio in questione è soggetta al monitoraggio da parte del Monitoring Trustee.

  • Servizi di accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi al dettaglio alla clientela residenziale

Swisscom assicura che:

3.1. Fastweb – fatto salvo il caso in cui intervengano modifiche sostanziali al quadro giuridico, economico e regolamentare di riferimento – non dia disdetta ai contratti di fornitura di servizi all’ingrosso già in essere (“Contratti Esistenti”) per la fornitura di servizi di accesso ultrabroadband nelle aree in cui Fastweb ha (ed avrà) la disponibilità di copertura diretta e mediante co-locazione nelle centrali FiberCop (“Servizi di Accesso all’Ingrosso B2C”), sia in tecnologia FTTH GPON e VULA GPON, sia in tecnologia FTTC e VULA FTTC. È fatto salvo il diritto di recesso secondo quanto già contrattualmente disciplinato (e.g. nei casi in cui l’operatore contraente sia soggetto a procedure di concordato preventivo, liquidazione o fallimento).

3.2. Fastweb negozi in buona fede e a condizioni di mercato con nuovi operatori la conclusione di nuovi contratti pluriennali (con disponibilità a garantire, se richiesto, una durata fino a 5 anni) per la fornitura di Servizi di Accesso all’Ingrosso B2C. L’esecuzione del rimedio in questione è soggetta al monitoraggio da parte del Monitoring Trustee.

4. Nomina di un Monitoring Trustee Swisscom nominerà un fiduciario preposto al monitoraggio dei Rimedi (Fiduciario), il cui incarico avrà la stessa durata dei Rimedi. Entro 30 giorni dalla notifica del Provvedimento di chiusura del procedimento C12659, Swisscom comunicherà all’Autorità una proposta per la nomina del Fiduciario (“Proposta del Fiduciario). Il Fiduciario dovrà: i) trovarsi in una posizione di indipendenza rispetto a Swisscom, alla controllante e alle società controllate da quest’ultima; (ii) possedere le qualifiche necessarie per svolgere il suo mandato; e (iii) non essere, né essere stato, esposto a un conflitto di interessi rispetto a Swisscom, alla controllante e alle società controllate da quest’ultima e, in particolare, non aver ricoperto alcun incarico significativo per conto di Swisscom nei tre anni precedenti la propria nomina, né tantomeno averne nei tre anni successivi la conclusione del proprio incarico. La Proposta del Fiduciario includerà: (i) il nominativo e il curriculum del Fiduciario; (ii) informazioni sufficienti per consentire all’Autorità di verificare che il soggetto proposto come Fiduciario soddisfi i Requisiti Fiduciario; (iii) i termini del mandato proposto, che comprenderanno tutte le disposizioni necessarie per consentire al Fiduciario di adempiere in modo indipendente ai suoi obblighi (“Mandato del Fiduciario”); e (iv) un piano di lavoro che descrive come il Fiduciario svolgerà il monitoraggio dei Rimedi (“Piano di Lavoro”). Secondo il Piano di Lavoro, il Fiduciario dovrà: – quanto al Rimedio n. 1.1, verificare che Fastweb abbia dato corretta esecuzione alle richieste di nuovi Sevizi E2C P2P ed effettivamente attivato tali servizi in conformità con i termini previsti dallo SLA di volta in volta in vigore, nonché applicato prezzi a condizioni di mercato e comunque non superiori a quelli previsti nel listino di cui valle tabelle 22 e 23 del presente Provvedimento; – quanto al Rimedio n. 1.2: verificare che Fastweb abbia dato corretta esecuzione alle richieste di Servizi DWDM realizzando lo Studio di Fattibilità considerando la copertura esistente della rete in fibra di Fastweb, la ubicazione del cliente, la collocazione degli end point dell’operatore interessato e la complessità delle architetture di rete da attraversare e, ove lo Studio di Fattibilità abbia avuto esito positivo, verificare che Fastweb abbia dato corretta esecuzione alle richieste di Sevizi DWDM ed applicato prezzi a condizioni di mercato; – quanto al Rimedio n. 2, verificare che: (i) FW-VI abbiano effettivamente trasmesso le Informazioni Fornite alla Stazione Appaltante e agli Operatori Richiedenti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta; (ii) eventuali differenze tra le Informazioni TF5 e SPC2 e quelle fornite da FW-VI per le ulteriori gare di telefonia fissa e connettività fissa siano giustificate dall’effettiva minore complessità e dimensione di quest’ultime; e (iii) FW-VI abbiano effettivamente trasmesso le Informazioni Aggiornate al Nuovo Fornitore entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta di quest’ultimo, previo inserimento del nuovo ordinativo di fornitura da parte della PA; – quanto al Rimedio n. 3.1, nel caso in cui Fastweb voglia risolvere i Contratti Esistenti, verificare che sia intervenuta una “modifica sostanziale al quadro giuridico, economico e regolamentare di riferimento” tale da alterare l’equilibrio sinallagmatico del contratto e da rendere la prestazione di Fastweb eccessivamente onerosa, derivante ad esempio: (i) dalla modifica agli attuali termini e condizioni di approvvigionamento di Fastweb; e (ii) da eventuali novità normative o regolatorie significative che si verifichino a valle della de-verticalizzazione di TIM S.p.A.; – quanto al Rimedio n. 3.2, verificare che le condizioni offerte da Fastweb per la sottoscrizione di Nuovi Contratti siano state “negoziate in buona fede” e siano “condizioni di mercato”. L’Autorità ha la facoltà di approvare o respingere la Proposta del Fiduciario, nonché di approvare o modificare il Mandato del Fiduciario al fine di consentire allo stesso di svolgere le proprie funzioni. In caso di approvazione: Swisscom dovrà: (i) conferire l’incarico al Fiduciario entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della delibera di approvazione della Proposta del Fiduciario da parte dell’Autorità; (ii) fornire al Fiduciario la cooperazione, l’assistenza e le informazioni di cui lo stesso potrà ragionevolmente necessitare nell’esecuzione del Piano di Lavoro e, in generale, nello svolgimento delle proprie funzioni; e (iii) fornire al Fiduciario il compenso pattuito; e il Fiduciario dovrà: (i) assumere gli obblighi specificati nel Mandato del Fiduciario e nel Piano di Lavoro; (ii) sottoscrivere un accordo di riservatezza volto ad assicurare che le informazioni acquisite nell’esecuzione delle proprie funzioni siano condivise esclusivamente con l’Autorità e Swisscom; (iii) trasmettere all’Autorità e a Swisscom una relazione semestrale a partire dalla sua nomina e fino alla scadenza dei Rimedi, con gli esiti delle verifiche svolte ai sensi del Piano di Lavoro; (iv) informare l’Autorità ogni qual volta sorgano criticità nell’implementazione dei Rimedi; e (v) esercitare il ruolo di arbitro in eventuali dispute che possano eventualmente insorgere rispetto alla corretta esecuzione dei Rimedi. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio.

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