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Sim telefoniche, il divieto ai migranti irregolari di acquistarne? I 7 effetti negativi

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L’obiettivo dell’articolo 32 del disegno di legge andrebbe ad attribuire agli addetti ai negozi di telefonia la responsabilità di verificare la copia del titolo di soggiorno in sede di sottoscrizione del contratto e, in caso di errata identificazione, viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività, fino ad un massimo di 30 giorni. Tra gli altri effetti negativi, la creazione di un mercato nero di SIM acquistate in altri Stati dell’Unione.

Il Disegno di legge ‘Sicurezza Pubblica’ potrebbe subire in Senato delle modifiche rispetto al testo già approvato alla Camera e per questo motivo “non si esclude una terza lettura”, ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani di Fratelli d’Italia,

A quanto si apprende da fonti di stampa, a subire modifiche potrebbero essere le due norme su cui il Quirinale ha espresso rilievi la scorsa estate: quella sulle detenute madri, che rende obbligatorio e non più facoltativo il differimento della pena per le donne con figli piccoli, e quella sul divieto ai migranti irregolari di acquistare Sim telefoniche italiane.

Secondo la prima versione del Disegno di legge ‘Sicurezza’, per acquistare la Sim in negozio servirebbe, oltre al documento d’identità, anche il titolo di soggiorno se il richiedente è cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea.

Ma questa misura, paradossalmente, non raggiungerebbe il suo scopo e anzi spingerebbe i soggetti potenzialmente pericolosi a dar vita a un mercato nero delle Sim.  

Nel dettaglio, l’obiettivo dell’articolo 32 del disegno di legge ‘Sicurezza’ è vietare ai migranti irregolari di acquistare una scheda telefonica attiva sul territorio nazionale, modificando gli obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile.

La misura andrebbe ad attribuire agli addetti ai negozi di telefonia la responsabilità di verificare la copia del titolo di soggiorno in sede di sottoscrizione del contratto e, in caso di errata identificazione, viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività, fino ad un massimo di 30 giorni.

Allo stesso tempo, la formulazione della norma non risulta efficace per il fine che si propone. Esistono, infatti, numerosi espedienti per eludere gli obblighi associati all’acquisizione di SIM. La norma rischia di costituire un incentivo alla diffusione dei seguenti escamotage:

  • attivazione e-SIM: alcuni Operatori online (Holafly, Airalo) rilasciano SIM virtuali, (e-SIM) per le quali richiedono la registrazione della sola modalità di pagamento senza alcuna identificazione dell’utilizzatore del servizio. I metodi di pagamento accettati (carta di credito, Paypal, Google Pay) non garantiscono la rintracciabilità del titolare sul territorio nazionale. Lo stesso titolare potrebbe attivare numerose e-SIM da distribuire a soggetti diversi, facendo venire meno l’associazione tra il numero e la persona fisica che lo utilizza;
  • attivazione SIM in uno stato dell’UE in cui non c’è necessità di riconoscimento: in Europa vige il principio del roaming Like@home e, quindi, in ogni piano tariffario attivato in un Paese europeo è inclusa la facoltà di effettuare chiamate e di navigare in Internet in tutta l’Unione, senza costi aggiuntivi. 

Pertanto, un cittadino straniero potrebbe, durante il suo viaggio, attivare una SIM fisica e poi usarla in Italia; ancora più grave è la possibilità che soggetti organizzati acquistino SIM in altri Paesi europei per rivenderle illegalmente in Italia senza alcuna registrazione dell’utilizzatore effettivo;

attivazione abusiva in Italia di SIM di Stati UE in cui non c’è necessità di riconoscimento: alcune reti commerciali secondarie e indipendenti potrebbero essere incentivate a vendere in Italia SIM di uno Stato europeo dove non c’è necessità del riconoscimento.

Come dimostrato, la norma può quindi essere elusa facilmente e può indurre due effetti indesiderati principali:

  • la creazione di un mercato nero di SIM acquistate in altri Stati dell’Unione (come la Spagna o la Romania, dove può risultare particolarmente semplice approvvigionarsi di SIM);
  • lo stimolo al mercato delle SIM virtuali o e-SIM, che non richiedono la registrazione dell’utente.

In entrambi i casi, la norma risulta non soltanto inefficace ma produce l’effetto opposto a quello desiderato perché promuove modalità di utilizzo che si sottraggono più facilmente alla tracciabilità. 

In questo scenario, è importante chiarire che, proprio ai fini della sicurezza, al momento dell’acquisto di una SIM il cliente deve sempre fornire al gestore almeno un documento di identità; quindi, la registrazione rende anche più tracciabile e identificabile il soggetto che la acquista, a prescindere dal titolo di soggiorno.

Un terzo effetto indesiderato della norma è il disagio procurato ai cittadini extra-europei che soggiornano in Italia per periodi limitati e tuttavia sufficientemente lunghi da suggerire l’acquisto di una SIM rilasciata da un operatore nazionale allo scopo di limitare le spese di connessione. Le ripercussioni reputazionali per il Paese nel corso del 2025, Anno Giubilare per il quale si prevedono più di 30 milioni di pellegrini in Italia, possono risultare gravi.

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