Ad essere imputato è un fatto proprio dell’ente e la colpevolezza rientra in una colpa di organizzazione della società, ma è la persona fisica ad essere responsabile in ultima istanza.
Quindi, il parallelismo con la responsabilità degli enti non è idoneo a considerare l’IA soggetto di diritto.
Le società sono enti artificiali dotati di personalità giuridica e parte della dottrina ha ipotizzato la previsione di una personalità elettronica dei sistemi di IA basata su tale paradigma. Una fictio iuris per renderli soggetti di diritto.
È difatti evidente la similitudine tra il superato brocardo societas delinquere non poteste il brocardo machina delinquere non potest.
L’ente, munito di capacità giuridica e di agire, non esiste materialmente in assenza dei suoi membri, a differenza del robot che possiede la fisicità a prescindere dal creatore. Mentre, nel mondo giuridico, la società esiste come persona giuridica a differenza della macchina che non possiede una personalità: dotando l’IA di soggettività giuridica, l’elemento umano, necessario per gli enti, sparirebbe.
L’obiezione che fu mossa alla responsabilità dell’ente si basava sull’impossibilità per le società (prive di corpo e anima) di integrare l’elemento soggettivo e oggettivo del reato, e sulla lesione dell’art. 27 Cost.
Il superamento delle critiche, sulla base dei criteri Engel e dell’orientamento della Cassazione, ha portato ad attribuire agli enti una capacità penale e a non considerarli più come mero schermo delle persone fisiche che li compongono.
A valle di ciò, parte della dottrina sottolinea la prevalenza, nel bilanciamento di interessi, della necessità di repressione dei reati commessi dagli enti rispetto alla loro mancanza di fisicità; di conseguenza, il non superamento del brocardo machina delinquere non potest è un pregiudizio antropocentrico e dunque è possibile un parallelismo tra società e robot estendendo ad essi il sistema della responsabilità degli enti.
Come i sistemi di IA, anche gli enti non hanno caratteristiche umane ma, a differenza dei primi, sono considerati soggetti di diritto capaci di commettere reati per il tramite delle persone fisiche che li compongono. I robot possiedono un corpo fisico che conosce l’ambiente tramite i sensori possedendo inoltre, a differenza degli enti, un’elevata autonomia dall’essere umano: per tali ragioni si ipotizza, similmente al d.lgs. 231/2001, una responsabilità dell’agente artificiale.
Le critiche a tale ideologia riconoscono le somiglianze tra ente e robot, ma ne sottolineano anche le differenze. La più importante: i sistemi di IA, diversamente delle società, non sono costituiti da persone fisiche che agiscono in loro nome e non coincidono con esse sono artefatti distinti ed autonomi dall’umano.
È da evidenziare che le norme giuridiche riguardanti gli enti si riferiscono e colpiscono le persone fisiche che li compongono. Per questo, punire la macchina intelligente non avrebbe effetti dissuasivi nei confronti degli umani dato che gli stessi sono del tutto estranei dal processo decisionale del robot. Inoltre, le sanzioni elaborate per punire gli enti hanno una funzione deterrente in quanto incidono sul loro profitto: questione non ipotizzabile per le sanzioni relative ai sistemi intelligenti, perché anche le pecuniarie o di spegnimento della macchina andrebbero pur sempre a ricadere sul proprietario del robot nonostante lo stesso non possa influenzare in tempo reale il comportamento del sistema in relazione all’illecito.
Infine, la responsabilità ex d.lgs. 231/2001è accertata sulla base di una fattispecie complessa di cui il reato è solo un segmento ed è sempre commesso dalla persona fisica interna all’ente. Ad essere imputato è un fatto proprio dell’ente e la colpevolezza rientra in una colpa di organizzazione della società, ma è la persona fisica ad essere responsabile in ultima istanza.
Quindi, il parallelismo con la responsabilità degli enti non è idoneo a considerare l’IA soggetto di diritto.