iPhone: per il Commissario Ue Kuneva, illecito il blocco del telefonino. Ma a decidere sono i singoli Paesi

di Alessandra Talarico |

Unione Europea


iPhone

Secondo il parere del Commissario Ue per la protezione dei consumatori, Meglena Kuneva, la pratica commerciale di Apple, che consiste nel rendere disponibile il telefonino iPhone solo ai clienti di un determinato operatore telefonico, potrebbe essere considerata illecita e, di conseguenza, non essere vincolante per i consumatori.

 

Si riaccende quindi la polemica che ha visto nei mesi scorsi protagonisti Vodafone e T-Mobile. Quest’ultimo è esclusivista dell’iPhone in Germania, ed è stato portato in tribunale dal concorrente britannico, il quale contestava il fatto che per avere un iPhone, gli utenti avrebbero dovuto per forza sottoscrivere un contratto di due anni con l’operatore concorrente: un modello contrario alle regole del mercato.

 

Il tribunale di Amburgo prima ha dato ragione a Vodafone – imponendo il blocco delle vendite fino a quando non fossero stati modificati i termini contrattuali vincolanti per i consumatori (le leggi tedesche impediscono infatti questo tipo di tattiche commerciali) – ma poi ha ribaltato la sentenza, permettendo a T-Mobile di vendere l’iPhone con tanto di sim lock, cioè il sistema che impedisce ai cellulari di un determinato operatore di poter funzionare con le schede di altri operatori.

 

Il conflitto riguarda il ‘legame’ esclusivo che si crea con i clienti. Molti Paesi europei hanno leggi che impediscono di obbligare i consumatori ad acquistare un prodotto con la condizione di doverne acquistare anche un altro.

 

Restrizioni che non esistono ad esempio in Gran Bretagna, dove O2 non ha avuto nessun problema a proporre l’iPhone previo contratto esclusivo di 18 mesi.

 

Conformemente alle normative europee – ricorda quindi la Kuneva in una lettera all’eurodeputato socialista Said El Khadraoui – una disposizione contrattuale che ha per oggetto o per effetto quello di limitare la libertà di scelta dei consumatori puoi, in alcuni casi, essere considerata illecita da un tribunale nazionale e, di conseguenza, non applicabile ai consumatori.

 

Il Commissario si riferisce in particolare alla direttiva relativa alle clausole abusive nei contratti conclusi coi consumatori il cui obiettivo è quello di evitare squilibri tra i diritti e i doveri dei consumatori da una parte e tra venditori e fornitori dall’altra.

La Commissione sta tra l’altro riesaminando la direttiva per valutare l’inserimento di nuovi emendamenti atti a rinforzare la tutela dei consumatori.

Non è invece applicabile in questo contesto – ha sottolineato la Kuneva – la direttiva sulle pratiche commerciali ingannevoli.

 

La questione infatti ha poche chance di essere considerata come una violazione delle regole sulla concorrenza: Apple non è dominante nel settore della telefonia mobile ed è poco probabile che gli operatori che distribuiscono l’iPhone in esclusiva – T-Mobile in Germania, Orange in Francia e O2 in Gran Bretagna – diventino dominanti nei rispettivi mercati.

 

In un discorso al Parlamento europeo, El Khadraoui si è detto preoccupato del fatto che chi voglia acquistare un iPhone debba per forza abbonarsi in esclusiva con un determinato operatore scelto dalla Apple.

I consumatori, secondo l’eurodeputato, dovrebbero essere liberi di scegliere il telefonino e l’operatore che preferiscono senza limitazioni di sorta.

 

In Francia e in Germania, in base alle leggi nazionali, Apple ha dovuto offrire ai consumatori la possibilità di acquistare un iPhone ‘nudo’, messo però in vendita a un costo ben superiore di quello ‘bloccato’ (999 euro in Germania e 799 euro in Francia, invece che 399 euro).

 

In Italia (ma da noi ancora l’iPhone non è arrivato) la questione è regolata da una delibera Agcom in base alla quale i terminali bloccati col Sim lock dovranno essere liberati su richiesta dell’utente dopo nove mesi dall’acquisto, dietro pagamento di un importo non superiore al 50% dello sconto praticato dall’operatore.

 

Lo sblocco della Sim è in ogni caso gratuito al termine di un periodo di 18 mesi, mentre gli operatori dovranno introdurre avvertenze idonee a dare trasparenza e chiarezza nelle informazioni agli utenti.

 

Lo sblocco del contratto è inoltre consentito dal decreto Bersani, che prevede la possibilità di disdire qualsiasi contratto con l’operatore senza penale o ritardi ingiustificati e con un preavviso di 30 giorni.

 

Tutta la questione dimostra tuttavia i limiti delle strategie commerciali di Apple che, a differenza degli Stati Uniti, non hanno ricevuto in Europa una buona accoglienza.

Di fronte alle pressioni della Commissione, nelle scorse settimane, la società di Steve Jobs ha accettato allineare i prezzi praticati dall’iTunes Music Store in Gran Bretagna a quelli degli altri Paesi europei.

 

Entro sei mesi, dunque, Apple ridurrà i prezzi praticati da iTunes in Gran Bretagna per allinearli a quelli già fissati negli altri 16 Paesi Ue, tra cui Francia, Germania, Italia, Spagna e Svizzera.

 

L’Antitrust Ue contestava il fatto che Apple obbligasse gli utenti di iTunes a scaricare musica solo nel proprio Paese di residenza, verificandolo attraverso le informazioni della carta di credito.

Ma le tariffe praticate variavano a seconda del Paese e risultavano più elevate in Gran Bretagna che negli altri Stati membri, per il fatto – si giustificava Apple – che il costo della distribuzione della musica nel Paese, fissato dalle acse discografiche, fosse più alto.

Da qui, a seguito della insistenti richieste dei consumatori britannici, l’apertura dell’inchiesta nel 2005, chiusa solo dopo che Apple ha accettato di uniformare i prezzi praticati in Europa.

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