Legge di bilancio

Manovra, tutti gli emendamenti dell’opposizione in tema di ‘digitale’

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La parola 'digitale' compare una novantina di volte nel fascicolo degli emendamenti alla manovra depositati dall'opposizione.

La parola ‘digitale’ compare 90 volte nel fascicolo degli emendamenti alla Legge di Bilancio in discussione in Parlamento. L’opposizione ha inserito diverse proposte, che vanno dal portale unico dei dati personali all’informatica per la terza età fino ad un emendamento ad hoc per lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale per la diagnosi al cancro alla prostata e l’emendamento di bandiera di Italia Viva sul ripristino della 18app, voluta a suo tempo da Matteo Renzi.

C’è da dire che l’articolo 86 del provvedimento, il cosiddetto fondino per il parlamento, contiene le risorse per le modifiche parlamentari alla Legge di bilancio. Questo fondo praticamente è il fondo per le esigenze indifferibili creato da Renzi nel 2014 e viene rifinanziato ogni anno. Quest’anno ci sono appena 100 milioni (praticamente nulla) da dividere in base alla numerosità dei gruppi di opposizione (anche perché la maggioranza non ha presentato emendamenti). Quindi, risorse scarse.

Di seguito tutti gi emendamenti ‘digitali’ presenti nella manovra.  

Spunta il portale unico dei dati personali

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 11-bis (Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso) 1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

Spunta la tassa unica di possesso dei dati digitali per tutte le imprese che fatturano almeno 500mila euro

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull’utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d’impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell’anno precedente il periodo d’imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un’aliquota pari al 2 per cento dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare. 3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

Obbligo di ricetta digitale su tutto il territorio nazionale

«Art. 41-bis. (Disposizioni per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale) 1. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l’interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

«Art. 39-bis (Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

  1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali. Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «95 milioni decorrere dall’anno 2024»

«Art. 40-bis (Informatica per la terza età)

  1. Al fine di favorire l’inclusione e contrastare l’emarginazione digitale delle persone anziane, nello stato di previsione del Ministero dell’econo- 42 mia e delle finanze è istituito un fondo da 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del fondo sono destinate all’acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, nonché per il finanziamento di corsi regionali a domicilio per il loro utilizzo. 2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 80 milioni a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 86, comma 2.

“Art. 50-bis (Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

  1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell’ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall’ articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 219 2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”.

“Articolo 50-bis (Rafforzamento infrastrutturale degli strumenti tecnologici della sanità digitale)

  1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento 1.3.2 – Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. per la sanità funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste, e che non sono già stati oggetto di incremento, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l’importo o il quantitativo massimo. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell’importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute nel caso degli enti territoriali.”

«Art. 051 (Voucher Italia digitale)

  1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell’economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l’internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall’anno 2024, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l’obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L’importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell’impresa e al numero dei suoi dipendenti. 3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata “Catalogo digitale” nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell’aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo. 4. Ai fini dell’utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene. 256 5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l’ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell’analytics, dell’automazione dei processi, dell’implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l’adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale. 6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l’impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell’azienda necessario all’accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l’azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione. 7. Con decreto del Ministro delle imprese de del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell’imprese e al numero dei dipendenti occupati. Conseguentemente, – all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni a decorrere dall’anno 2027. Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2024: – 20.000.000; 2025: – 20.000.000; 2026: – 20.000.000; 257 51.0.1 Sironi, Patuanelli, Castellone, Da

«Art. 53-bis. (Misure per l’innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)

  1. Al fine di incentivare la diffusione dell’innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato “Fondo per l’innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo”, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il Made in Italy, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di 324 agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all’ utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.». Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025»

«Art. 54-bis (Disposizioni in materia di transizione digitale)

  1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’allegato B, dopo le parole “e guasti dei dispositivi on- field)”, aggiungere, in fine, le seguenti voci: “migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell’erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud”, software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati”; “sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali” e per l’ottimazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS), Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS), Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce”, Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting) Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain, Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale, Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all’approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile”. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.» Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di 388 euro per l’anno 2024, 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 a decorrere dall’anno 2024»

«Art. 54-bis. (Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Fondo TECH Training)

  1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l’anno 2024, finalizzato all’erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.

«Art. 54-bis. (Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il “Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento dell’Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità, le forme, i criteri e l’entità massima degli aiuti concedibi- 484 li. Le predette misure sono attivate con bandi del Ministro delle imprese del Made in Italy,, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese del Made in Italy, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

«Art. 62-bis (Disposizioni per l’introduzione della tessera elettorale digitale)

  1. All’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale interoperabile con l’Anagrafe di cui all’articolo 62 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall’elettore attraverso l’applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un’apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell’applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell’interno in accordo con il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale.”. 2. Per la realizzazione dell’infrastruttura digitale e informatica di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024.». Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «96 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025».

«Art. 63-bis (Dote informatica)

  1. Al fine di concedere in comodato d’uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un fondo denominato “Fondo Dote Informatica” con una dotazione pari a 45 milioni per l’anno 2024, 180 milioni per l’anno 2025, 300 milioni per l’anno 2026, 380 milioni per l’anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall’anno 2030. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all’acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d’uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell’iscrizione all’istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato. 3. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo. 4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3. 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni per l’anno 2024, 180 milioni per l’anno 2025, 300 milioni per l’anno 2026, 380 milioni per l’anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede: a) per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) per l’anno 2025: 1) quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 2) quanto a euro 80 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282; 68 c) per l’anno 2026: 1) quanto a euro 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 86, comma 2 della presente legge; 2) quanto a euro 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282; d) a decorrere dall’anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

«Art. 64-bis («Carta del rischio del patrimonio culturale»)

  1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica provvede alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici. 2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un’infrastruttura digitale, unica e open, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l’impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l’interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l’accesso. 3. L’identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è vòlta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione energetica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all’approvazione, d’intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di copianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.» Conseguentemente, all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di 89 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027»

«Art. 64-bis (Programmi di ricerca in materia di data analytics dei flussi e delle presenze turistiche)

  1. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull’accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell’overturismo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2024, 2 milioni di euro per l’anno 2025 e 3 milioni di euro per l’anno 2026. 2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.». Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per l’anno 2024, di 98 milioni di euro per l’anno 2025, di 97 milioni di euro per l’anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027»

«Art. 64-bis (Ripristino e rafforzamento della 18App)

  1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 357, è sostituito dal seguente: “357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita’, e’ assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche’ per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo’ provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche’ in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu’ gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche’ i criteri e le modalita’ di attribuzione e di utilizzo della Carta.”; 110 b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 86, comma 2».

«Art. 50-bis (Fondo per progetti di ricerca dedicati ad attività di diagnosi del cancro alla prostata tramite AI)

  1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di migliorare l’attività del personale sanitario, è riconosciuto un contributo diretto alla spesa dedicato alle imprese che elaborano progetti di ricerca, in partenariato con le aziende sanitarie territoriali, che prevedano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività di segmentazione automatica degli organi inquadrati dalla PET PSMA finalizzata a dimensionare con esattezza le masse tumorali della proposta. 2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 3. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comm2 dell’articolo 86.”.

«Art. 54-bis (Industria 5.0)

  1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamentamenti a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie blockchain e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno 2024, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. 415 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l’anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l’anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

FREQUENZE

54.25 Fregolent, Paita Dopo il comma 3, inserire il seguente comma: «3-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1026, inserire i seguenti commi: 1026-bis. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese e accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione nel Paese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni per i diritti d’uso di frequenze per l’offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 1026 e all’articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche se già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogate per un periodo pari a 20 anni a titolo non oneroso sulla base della presentazione di un piano tecnico finanziario ai sensi del comma 3. 1026-ter. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica titolari dei diritti d’uso prorogati a titolo non oneroso ai sensi del comma 1026-bis destinano le risorse non impiegate per l’aggiudicazione dei medesimi diritti d’uso per il periodo di ulteriori 20 anni rispetto all’aggiudicazione originaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione, impegnandosi ad investire a tal fine un importo annuo non inferiore a un ventesimo dell’importo di aggiudicazione complessivo delle frequenze prorogate. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dell’impegno a investire nella realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione di cui al primo periodo.».

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