Entro il 21 novembre prossimo, gli operatori dovranno implementare un parental control su smartphone (con SIM intestate ai minori) e siti web per impedire l’accesso ai minori a siti web o ad app che contengono materiale inappropriato per la loro età. I sistemi di controllo parental devono essere gratuiti, inclusi e preattivati nelle offerte dedicate ai minori.
Le 8 categorie di contenuti da bloccare sono state individuate da Agcom e sono:
Contenuti per adulti, Gioco d’azzardo/scommesse, Armi, Violenza, Odio e discriminazione, Promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, Anonymizer: siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l’attività online non rintracciabile e siti che promuovono o che offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l’uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o esseri soprannaturali.
Il parental control voluto anche dal Governo Meloni
Nonostante questo tipo di parental control fosse immaginato dalla legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”, il Governo Meloni nel decreto-legge ‘Caivano’ ha previsto l’obbligo per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, di assicurare la disponibilità delle applicazioni di controllo parentale gratuite nell’ambito dei contratti di fornitura di tali servizi. A regime, si prevede inoltre l’obbligo per i produttori di dispositivi di telefonia mobile (e simili) di assicurare l’installazione di default di tali applicazioni nei nuovi dispositivi immessi sul mercato.
Nell’inter di conversione del decreto-legge ecco come è stata definita la norma sul parental control con l’articolo 13.
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurino la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nell’ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica;
- i produttori di dispositivi informano l’utente sulla possibilità e sull’importanza di installare applicazioni.
Tale adempimento può essere assicurato anche tramite l’inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l’apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicità, l’esistenza delle applicazioni suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. L’adempimento informativo in oggetto è assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall’utente, deve essere consentito, nell’ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo.
In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalità di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni relative ai sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 28 del 2020.
- i dati personali raccolti o generati durante l’attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione;
- i fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all’importanza di installare le applicazioni in argomento, o comunque di richiederne l’attivazione sui dispositivi già in uso.
Le norme inoltre affidano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica il sistema sanzionatorio previsto all’articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 199740.
Con emendamento approvato al Senato è stata introdotta la clausola di invarianza in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il decreto-legge Caivano è stato approvato oggi in via definitiva alla Camera dei Deputati.