Privacy: Altroconsumo contro l’industria discografica sul caso ‘The Pirate Bay’

di |

Italia


The pirate bay

Altroconsumo ha depositato un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali sulla vicenda The Pirate Bay.

 

L’ipotesi è che siano stati raccolti e trattati illecitamente, senza alcuna autorizzazione da parte degli utenti, i dati personali di migliaia di navigatori da parte di un soggetto privato riconducibile alla IFPI, associazione che rappresenta a livello internazionale le industrie discografiche su diversi Paesi.

 

La vicenda risale a quest’estate. Thepiratebay.org è un motore di ricerca svedese specializzato in file “torrent”. A seguito di una denuncia depositata dalla Federazione italiana dell’industria musicale – la FIMI, la Procura della repubblica di Bergamo avvia un procedimento per accertare eventuali violazioni in tema di diritto d’autore.

Il 1° agosto 2008 il Giudice ordina a tutti i fornitori di servizi internet (ISP) di inibire l’accesso all’indirizzo Thepiratebay.com.

 

La magia avviene nei giorni successivi: chi cerca di accedere in rete alla URL di The Pirate Bay, è automaticamente reindirizzato su un’altra URL riconducibile alla IFPI, a cui aderisce la FIMI. Le modalità di reindirizzamento e di acquisizione dei dati personali da parte dei titolari del server di destinazione sono stati documentati e rappresentano una violazione dei diritti degli utenti. Diversi consumatori si sono rivolti ad Altroconsumo denunciando l’accaduto.

 

La vicenda richiama alla memoria, per dinamica e consistenza dei dati raccolti, il caso Peppermint, sul quale il Garante della Privacy è già intervenuto con un provvedimento nel febbraio 2008.

 

Leggi anche: 

Web: i pirati della musica all’assalto di un’isola per sfuggire alle leggi sul copyright

   

P2P, il Garante Privacy chiude il caso Peppermint: illecito spiare gli utenti. Le associazioni si muovono per il risarcimento danni

   

Il Tribunale di Roma assolve il file sharing: il P2P non è reato penale, semmai torto civile contro il diritto d’autore

  
Caso Peppermint: nelle comunicazioni elettroniche il diritto alla riservatezza prevale sulla tutela del diritto d’autore

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz