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Riportiamo di seguito l’intervento di
Distribuire e scambiare contenuti digitali attraverso Internet e terminali mobili è praticamente senza limiti. Ma le possibilità offerte dalla tecnologia pongono il rischio – notevolmente accresciuto rispetto all’ambiente analogico – che tale circolazione avvenga senza che i legittimi titolari dei contenuti possano esercitare un effettivo controllo; tra gli altri, i casi Mediaset-YouTube e Pirate Bay ne rappresentano gli esempi più recenti.
In un simile scenario, assume particolare rilevanza il problema delle forme e dei limiti dell’accesso alle reti da parte dei fornitori di contenuti, e, correlativamente, lo stesso problema rispetto all’accesso ai contenuti da parte degli operatori di rete: è questo uno snodo fondamentale con il quale il legislatore e le autorità di regolazione dovranno sempre più confrontarsi.
Il passaggio dal regime di proprietà – fondato sul concetto della cessione della titolarità dei beni – al regime di accesso – basato sulla garanzia della disponibilità temporanea di beni o servizi (controllati per lo più da reti di fornitori) – muta radicalmente la nozione stessa di potere economico, che confluisce nelle mani di quei soggetti che si pongono quali “gatekeepers“, “guardiani” rispetto all’accesso alle reti ovvero ai beni o servizi scambiati attraverso esse. E’ per questa ragione che, ad esempio, le principali società d’intrattenimento, software e telecomunicazioni, consapevoli del ruolo essenziale dei gatekeepers, stanno acquisendo i fornitori di servizi e contenuti di maggiore successo.
Dal punto di vista delle relazioni tra i fornitori-professionisti e gli utenti-consumatori, le esigenze dei primi di svolgere liberamente la propria iniziativa economica in rete e di ricevere un equo compenso per i contenuti di cui detengono i diritti di sfruttamento si confrontano con gli interessi dei secondi di poter partecipare ai rapporti online liberamente – oggi anche divenendo autori essi stessi con il meccanismo, di crescente diffusione, dello user generated content – al riparo da minacce indesiderate alle proprie libertà personali ed economiche, e disponendo dei contenuti digitali con flessibilità tramite i diversi canali multimediali.
Dall´insieme di questi mutamenti, dunque, deriva l’esigenza sentita da tutti i soggetti che interagiscono sulle reti di individuare possibili soluzioni di tutela che consentano un equilibrato sviluppo delle dinamiche sociali e commerciali nel nuovo ambiente tecnologico.
Nel mese di giugno dello scorso anno, il Governo francese ha tradotto in un disegno di legge l’accordo dell’Eliseo del novembre precedente, nato dai lavori della c.d. Commissione Olivennes per la diffusione e la protezione delle opere dell’ingegno in rete. Il disegno di legge è il prodotto di un’ampia negoziazione tra i soggetti interessati, volto ad assicurare un’adeguata tutela del copyright nell’odierno scenario tecnologico di diffusione delle opere dell’ingegno in rete. In particolare, si prospetta una più efficace tutela dei titolari dei diritti d’autore, a fronte dell’impegno da parte di questi ultimi ad ampliare i canali di distribuzione legittima dell’audiovisivo online, a rinunciare all’utilizzo di misure tecniche di produzione non interoperanti, ed a ridurre l’intervallo di tempo tra l’uscita di un film nelle sale e quella sui canali di distribuzione telematica.
Nel mese di luglio, in Gran Bretagna il governo, i maggiori fornitori di servizi Internet ed i rappresentanti dell’industria musicale hanno firmato un memorandum d’intesa che potrebbe sfociare in severe sanzioni nei confronti di chi viola l’altrui diritto d’autore, un’intesa di principio cui entro quattro mesi dovranno far seguito soluzioni operative. L’approccio britannico è stato quello di affidarsi dapprima all’autoregolamentazione, per poi promuovere un accordo con la maggior parte degli Internet service providers, affidando la vigilanza su di esso ad OFCom, l’Autorità delle comunicazioni britannica. In particolare, fra le ipotesi sanzionatorie vi è quella di un’azione repressiva graduale: dapprima una eMail di avvertimento, poi nel caso di recidiva una sospensione del collegamento, ed infine la sua chiusura definitiva.
Nel nostro Paese, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre si sono svolti a Venezia due incontri in materia di diritto d’autore, da cui sono emersi, da un lato, l’ingente ammontare dei danni che la pirateria online arreca al mercato, stimati nel
Per quanto concerne il profilo delle regole, anche nell’odierno scenario tecnologico appare evidente come la “stella polare” debba restare l’ordinamento giuridico vigente, con gli istituti in esso previsti. Lo sviluppo dell’informatica e della telematica ha già comportato il sorgere di nuove figure contrattuali, tanto da un punto di vista contenutistico, come ad esempio per i contratti di vendita o di locazione dell’elaboratore o dei programmi e i contratti di fornitura dei servizi informatici o telematici, quanto da un punto di vista formale, attraverso l’impiego dei nuovi strumenti di conclusione dell’accordo messi a disposizione dalla tecnologia.
La via migliore per una risposta alle nuove sfide del progresso tecnologico va verso la rilettura di nozioni più o meno recenti (privacy, copyright, property right), poste in discussione dal progresso medesimo, in un’ottica “costituzionalmente orientata”, che ne rintracci significati più coerenti nello scenario della società e dell’economia delle reti. Così, in particolare, il diritto d’autore esprimerà i propri caratteri nel bilanciamento fra i valori costituzionali espressi in particolare agli artt. 21, 41 e 42 Cost., ossia, rispettivamente, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà d’iniziativa economica ed il diritto di proprietà, risultando così ancorato ad un sistema armonico e proporzionato di tutele ed eccezioni.
Il contrasto fra posizioni di over-regulation e di free-riding non deve scoraggiare la ricerca di un ordine valoriale equilibrato dei diversi profili interessati dall’evoluzione tecnologica. Oggi è proprio su questo terreno che si misura la capacità innovativa dei sistemi giuridici a tutela dei valori fondamentali delle persone e della collettività. In tal senso, come testimoniano le recenti practices degli altri Paesi, appaiono essenziali delle scelte condivise e la collaborazione dei diversi soggetti interessati, istituzionali e privati, ove occorra anche tramite interventi di co-regolamentazione o di autodisciplina. E’ lo stesso approccio cooperativo, fra l’altro, che sta animando il lavoro di verifica della tenuta della legge sul diritto d’autore, n. 633/1941, portato avanti in questi mesi dal Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso il Ministero per i beni culturali.
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