Il Tar Lazio, con tre diverse sentenze depositate oggi (16238; 16240 e 16242), ha confermato le sanzioni – pari a 4,6 milioni di euro per ogni società – irrogate dell’Antitrust, nel 2018, per pubblicità ingannevole in relazione alle campagne per la fibra ottica di Fastweb, Telecom e Vodafone.
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‘Vera fibra’, la battaglia si sposta a Bruxelles
Sono stati infatti respinti i ricorsi delle telco. Per il Garante della concorrenza i messaggi volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione omettevano di informare adeguatamente i consumatori circa le caratteristiche della tecnologia di trasmissione utilizzata (L’FTTC non è l’FTTH) e le connesse limitazioni nonché le reali potenzialità del servizio in fibra offerto (inclusi l’effettiva velocità di navigazione, i servizi fruibili e i limiti derivanti dallo sviluppo geografico della rete).
Inoltre, nelle offerte commerciali della connettività in fibra, non veniva data adeguata visibilità all’opzione aggiuntiva, a pagamento dopo un primo periodo di gratuità, che consente di ottenere la massima velocità pubblicizzata. Oltre alla sanzione, l’Agcm intimava anche la cessazione della pratica. Per il Tar, dunque, “correttamente l’Agcm interveniva per reprimere una comunicazione commerciale che nella primissima fase (c.d. aggancio) si esternava in messaggi poco chiari e fuorvianti”.
“Né potrebbe scriminare la circostanza che, in un secondo momento, il consumatore potesse ottenere le necessarie informazioni per una scelta consapevole, atteso che si farebbe in tal modo gravare sull’utente un onere non dovuto”.
Nel nostro paese, Agcom ha stabilito che il termine fibra si possa utilizzare soltanto per reclamizzare connessioni FTTH (Fiber to the home) o FTTB (Fiber to the building), con tanto di semaforo per consentire agli utenti di capire con esattezza quale connessione stanno acquistando.