L’algoritmo non può fare il datore di lavoro. I rider non possono esseri sottoposti a decisioni basate unicamente sull’utilizzo di sistemi automatizzati che incidano in modo significativo sulle condizioni o il rapporto di lavoro. Questo nuovo, sacrosanto, diritto emerge dallo schema di disegno di legge “Disposizioni in materia di lavoro digitale” (comma 8 dell’art. 4) sui cui il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiesto il parere del Garante Privacy.
Il disegno di legge del ministero va ad integrare le nuove norme sui rider (per lavoratori intermediati da piattaforma si intendono i fattorini del food delivery). Secondo la sentenza della Cassazione del 2020, i rider devono essere paragonati ai lavoratori subordinati, mentre la legge del 2019 estendeva le tutele assicurative in caso di infortunio, della copertura previdenziale, oltre che del divieto di retribuzione in base al numero di consegne effettuate.
Più tutele per i rider
La proposta di legge del ministero del Lavoro estende ai rider in modo più significativo una serie di tutele lavoristiche.
Ed essendo una legge che incide in modo massiccio sul trattamento dei dati personali dei lavoratori (per esempio, quante consegne fa, scatta l’articolo 36 comma 4 del GDPR, secondo il quale gli Stati membri devono consultare l’Autorità Garante durante l’elaborazione di un atto legislativo adottato dai Parlamenti. Dunque è obbligatorio richiedere il parere al Garante, pena l’invalidità dello stesso atto.
I punti chiave dello schema di disegno di legge “Disposizioni in materia di lavoro digitale”
Con lo schema di disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro digitale”, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali introduce alcune garanzie, di natura non solo strettamente lavoristica, in relazione al lavoro “intermediato da piattaforma digitale”.
Ecco le principali novità:
I datori di lavoro (o i committenti), infatti, saranno tenuti ad informare il lavoratore (prima dell’inizio dell’attività lavorativa e comunque entro sette giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro):
- dell’utilizzo di “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni, nonché incidenti sulla sorveglianza, sulla valutazione, sull’esecuzione delle prestazioni e sull’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”.
- degli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l’utilizzo dei suddetti sistemi decisionali o di monitoraggio, degli scopi, delle finalità e del funzionamento degli stessi.
Il lavoratore andrà inoltre informato sulle categorie di alcuni dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare tali sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni e le misure di controllo e di sicurezza adottate, unitamente agli eventuali processi di correzione instaurati.
Il datore di lavoro deve monitorare l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni automatizzate
Da evidenziare anche l’articolo 5, secondo cui il datore di lavoro è tenuto (pena l’integrazione degli estremi della condotta antisindacale) a monitorare l’impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni automatizzate, informando e consultando al riguardo le rappresentanze sindacali.
Tali norme sanciscono segnatamente, a carico delle piattaforme di lavoro digitale, alcuni obblighi informativi nei confronti dei lavoratori, relativi ai sistemi di monitoraggio automatizzati utilizzati per supervisionare e valutare l’esecuzione del lavoro; ai sistemi decisionali automatizzati utilizzati per assumere decisioni che incidono significativamente sulle condizioni di lavoro (relative, ad esempio, all’accesso agli incarichi di lavoro, al guadagno, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, all’orario lavorativo, alla promozione e situazione contrattuale, compresa la sospensione o la chiusura dell’account del lavoratore), con indicazione, in particolare, delle categorie di decisioni da assumere con tali sistemi, dei principali parametri a tal fine utilizzati, del modo in cui i dati personali o il comportamento del lavoratore incidono sulle decisioni, nonché dei motivi sottesi alle decisioni stesse.
Il ministero introduce poi una serie di divieti di trattamento dei dati personali dei lavoratori relativi al loro stato emotivo o psicologico; alla loro condizione di salute, a loro conversazioni private, inclusi gli scambi con i rappresentanti dei lavoratori.
Vietato raccogliere i dati personali quando il rider non lavora
Si vieta inoltre la raccolta dei dati personali quando il lavoratore non sta svolgendo (o non si sta offrendo di svolgere) un lavoro mediante piattaforma.
L’articolo 7 impone alle piattaforme di monitorare periodicamente l’impatto delle decisioni automatizzate individuali prevedendo anche, in favore degli incaricati dello svolgimento di tali funzioni, forme di protezione contro il licenziamento o altre misure sfavorevoli connesse al mancato accoglimento delle decisioni algoritmiche. Si vieta, inoltre, l’utilizzo dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati in modo tale da pregiudicare la salute mentale e fisica dei lavoratori su piattaforma.
L’articolo 8 impone di garantire al lavoratore il diritto di ottenere dalla piattaforma una spiegazione della decisione automatizzata significativamente incidente sulle sue condizioni di lavoro, con la possibilità di un confronto con un incaricato. I lavoratori hanno altresì diritto di ricevere una motivazione scritta per qualsiasi decisione automatizzata volta a limitarne, sospenderne o chiuderne l’account, a non retribuirne il lavoro o comunque relativa alla situazione contrattuale.
Si riconosce inoltre ai lavoratori delle piattaforme digitali il diritto di richiedere un riesame della decisione adottata con sistemi automatizzati, con riscontro motivato da fornire entro tempi definiti in ragione della tipologia d’impresa coinvolta. Dove la decisione automatizzata violi i diritti del lavoratore, le piattaforme devono provvedere alla rettifica o, se impossibile, offrire al soggetto un’adeguata compensazione per il pregiudizio derivatone.
Infine, l’articolo 9 obbliga ad assicurare l’informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori su piattaforma o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ordine all’introduzione o alla modifica sostanziale dell’utilizzo dei sistemi automatizzati di monitoraggio e decisione, al fine di promuovere il dialogo sociale sulla gestione algoritmica.