Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, che entrerà in vigore dal 24 dicembre, modificherà alla radice i contratti Internet e fornirà più poteri sanzionatori all’Agcom. Sono queste le due novità più evidenti per i consumatori, anche se di fatto il nuovo codice interviene in maniera sostanziale a modificare diversi aspetti che riguardano anche le semplificazioni per la posa della fibra. Infine, un terzo elemento importante riguarda il divieto al proprietario di casa o al condominio di posare fibra o montare antenne.
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Bollino blu per gli edifici dal primo gennaio 2022
A partire dal 1° gennaio 2022 sarà necessario dotare gli immobili dell’attestato con la dicitura «edificio predisposto alla banda ultra larga». È quanto prevede il decreto legislativo 207 dell’8 novembre 2021, n. 207, in vigore dal 24 dicembre 2021, recante «attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».
Gli edifici costruiti a partire dal primo gennaio 2022 o comunque con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo quella data, dovranno essere dotati di un equipaggiamento digitale che ne attesterà la predisposizione alla banda larga. Riceveranno di conseguenza una sorta di etichetta di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. Nei prossimi 90 giorni il MISE si occuperà di rendere note le modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici.
Contratti massimi di 24 mesi
Il Codice recepisce la normativa europea Il decreto legislativo correlato risale all’8 novembre 2021 mentre la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è del 9 dicembre scorso.
I service provider non potranno più imporre contratti con durata superiore ai 24 mesi e dovranno prevedere almeno un’offerta da 12 mesi. Prevista però la possibilità di un contratto separato per la rateizzazione dei pagamenti relativi all’installazione della connessione fisica, in particolar modo le reti ad altissima capacità (FTTH).
“L’Autorità provvede affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L’Autorità provvede altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi”.
Diritto di recesso entro 60 giorni da modifiche contrattuali
Vale sempre la regola del diritto di recesso senza costi aggiuntivi né costi di disattivazione in presenza di modifiche delle condizioni contrattuali, “tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull’utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell’Unione o nazionale“.
Poteri sanzionatori rafforzati per l’Autorità
Gli operatori hanno fatto di tutto per evitare che l’Agcom potesse applicare nuove sanzioni amministrative più salate. Le ordinarie da 50mila a 1 milione di euro sono rimaste invariate, ma adesso le violazioni delle diffide oppure degli stessi ordini possono essere sanzionati con una forbice che va da 240mila a 5 milioni di euro. A cui aggiungere il “rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni“.
Se le violazioni però riguardano le posizioni dominanti di alcuni operatori o imprese viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria “non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione”.
Condominio non può più bloccare il cablaggio
Condomini e proprietari di casa non potranno più opporsi a cablaggi e antenne. Prima di tutto per i fili o cavi senza appoggio non vi sarà più bisogno del consenso del proprietario, “sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto“.
Condominio non può opporsi alle antenne
In secondo luogo il proprietario o il condominio non potrà opporsi “all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini“.
Inoltre il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, dovranno consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica.
Privilegiato il modello wholesale only
L’Autorità “può altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale, appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall’eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l’Autorità determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all’articolo 50-ter, comma 4-bis”.