Europa
La Commissione europea ha accolto con favore la sentenza della Corte di Giustizia Ue (C-58/08) che ha confermato la validità giuridica del regolamento sul roaming, rigettando, invece, la posizione di alcuni operatori britannici che ritenevano inadeguato il regolamento per la violazione, da parte di quest’ultimo, dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
La Corte ha confermato invece che il regolamento, imponendo tetti ai prezzi del roaming sia all’ingrosso che al dettaglio, ha una valida base legale, è proporzionato all’obiettivo di tutelare i consumatori dalle tariffe troppo elevate praticate ingiustamente dagli operatori e rispetta il principio di sussidiarietà in quanto lo stesso obiettivo non avrebbe potuto essere raggiunto senza un approccio comune a livello Ue.
La Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento sul roaming è effettivamente in grado di migliorare le condizioni di funzionamento del mercato interno e che, quindi, le nuove norme sono in linea poteva con l’articolo 95 del trattato CE.
“La sentenza – secondo l’esecutivo europeo – è significativa perché conferma l’opinione della Commissione secondo cui una legislazione di questo tipo era necessaria e che la Ue ha il diritto di imporre limiti sui prezzi praticati dagli operatori mobili per le chiamate in roaming, nell’interesse del mercato unico”.
La Commissione terrà conto della sentenza della Corte nella sua revisione del regolamento sul roaming che dovrà essere completata entro il 30 giugno 2011.
In merito alla questione della proporzionalità del regolamento, che non solo fissa i massimali per i prezzi all’ingrosso, ma anche per i prezzi al dettaglio, la Corte ha ritenuto che la determinazione di prezzi massimi di vendita al dettaglio può essere considerata “utile e necessaria per tutelare i consumatori contro il caro-prezzi”.
La Corte ha rilevato altresì che, prima di proporre il regolamento, la Commissione ha intrapreso uno studio esauriente delle alternative e ha valutato l’impatto economico dei vari tipi di regolamento. La Corte ha inoltre evidenziato che le misure adottate erano “eccezionali e giustificate” dalle caratteristiche uniche dei mercati di roaming. In tali circostanze, la Corte ha concluso che un intervento limitato nel tempo in un mercato che è soggetto alla concorrenza, come quello in esame, rende possibile, nell’immediato futuro, proteggere i consumatori contro i prezzi eccessivi ed è proporzionato allo scopo perseguito, anche se potrebbe avere conseguenze economiche negative per taluni operatori.
Sulla questione della sussidiarietà, la Corte ha dichiarato che, data l’interdipendenza fra i prezzi all’ingrosso e al dettaglio, il legislatore comunitario ha potuto legittimamente ritenere che un approccio a livello Uè è stato reso necessario per garantire il funzionamento armonioso del mercato interno, consentendo così agli operatori di agire in un unico quadro normativo coerente.
La Commissione europea aveva sperato di poter evitare l’imposizione di una regolamentazione con la moral suasion e aveva invitato gli operatori a ridurre volontariamente i prezzi del roaming. Gli operatori, tuttavia, hanno fatto orecchie da mercante e la Commissione ha quindi proposto una legislazione a livello comunitario.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri hanno adottato il primo regolamento sul roaming nel giugno 2007, introducendo la cosiddetta ‘eurotariffa’ per le chiamate vocali.
A giugno del 2009, quindi, il regolamento è stato esteso anche agli sms e alla navigazione internet dal cellulare per limitare il prezzo che i consumatori pagano per l’invio di un messaggio di testo da e per l’estero.
Grazie a questo ulteriore intervento, dal 1° luglio 2009 inviare un sms costa quasi tre volte meno rispetto alla media precedente per un massimo di 11 centesimi di euro (13,2 centesimi inclusa l’Iva), fare una chiamata non può costare più di 43 centesimi e riceverla non più di 19 centesimi al minuto.
I tagli scattano anche per i prezzi dei servizi dati (il costo per inviare email o immagini, navigare in internet da telefonino o Pc portatile, scaricare un film) che sono regolati con tariffe massime all’ingrosso di 1 euro per megabyte (IVA esclusa). Il nuovo regolamento incide dunque anche sul versante della ‘trasparenza’, introducendo una serie di misure, tra cui un meccanismo di blocco che permette di specificare in anticipo un importo massimo prima che il servizio sia interrotto.
Il limite massimo è stato fissato a 50 euro – o un’altra soglia più elevata a scelta del consumatore – e si applicherà automaticamente a tutti i clienti che non avranno comunicato una scelta diversa entro il 1° luglio 2010.
Dopo l’adozione del regolamento sul roaming nel giugno 2007, i prezzi per telefonare all’estero sono diminuiti fino al 70% rispetto ai prezzi del 2005, mentre il costo dell’invio di un SMS dall’estero è stato ridotto del 60% in media. I consumatori possono quindi spostarsi per l’Europa senza temere di accendere il cellulare, come si addice a un vero mercato unico.
Per questo motivo la Digital Agenda europea prevede che la differenza tra le tariffe praticate nel paese di origine e quelle in roaming dovrebbe avvicinarsi allo zero entro il 2015.