Il provvedimento

Democrazia Futura. Miracoli d’agosto: la vecchia Gasparri cambia pelle in pieno solleone

di Erik Lambert, consulente, direttore di The Silver Lining Project, e Giacomo Mazzone, giornalista membro dell’Advisory Board dell’European Digital Media Observatory-EDMO |

Mentre la legge Gasparri, con tutti i suoi difetti, cercava di creare un quadro per il passaggio dell’analogico al digitale, questo rifacimento del TUSMAR pulisce solo un vecchio testo, senza renderlo adatto a indirizzare un mercato profondamento diverso da quello dell’inizio degli anni 2000.

La riscrittura della Legge Gasparri

Mentre la maggior parte dei parlamentari erano in vacanza, il solerte Governo Draghi (incurante dei 48,8 gradi a Floridia, massima temperatura europea) inviava il 6 agosto alla Presidenza del Senato della Repubblica[1] e il 7 agosto alla Presidenza della Camera dei Deputati[2] il documento N.288 Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare.

Sotto l’anodino titolo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (Atto di Governo n. 288)[3] in realtà si nasconde una riscrittura della Legge Gasparri e del famoso Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (noto come TUSMAR) che ne fu la traduzione normativa.

Un atto dovuto da parte del governo Draghi, presentato dopo quattro mesi dalla legge del 23 aprile 2021[4], con cui il Parlamento assegnava al Governo la delega per recuperare il ritardo nell’adozione di diverse Direttive europee.

Solo che stavolta la legge delega non regolamenta (secondo la vulgata corrente su quelli che sono i temi trattati dalle direttive europee) la lunghezza delle zucchine o le stie per i polli, ma tocca argomenti su cui il Parlamento Italiano si è diviso per anni e che hanno portato alla caduta di governi o alla formazione di interi partiti.

Gli articoli del TUSMAR modificati

Il provvedimento infatti riscrive da capo o modifica profondamente interi articoli del TUSMAR:  l’art. 4 in cui si modifica, tra l’altro, la definizione di produttore indipendente; l’art. 24 nel quale si compie un ulteriore passo verso lo spegnimento del segnale radio analogico in FM e si modificano i criteri dell’emittenza locale; l’art. 33 sulla tutela del diritto d’autore; l’art. 45 sui limiti pubblicitari (che penalizza la RAI e soprattutto è tutto rivolto ad un passato glorioso ma in via di superamento: quello della pubblicità tabellare in televisione); l’art. 51 Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che sostituisce l’ex art. 44 – quello che introduceva il SIC e che rimuove l’obbligo di rispettare certi tetti agli incroci proprietari (lasciandoli solo come indicatori per l’autorità di controllo); l’art. 43 che dovrebbe aumentare le protezioni dei minori verso le comunicazioni commerciali, in particolare per il “junk food”, ma che in realtà preferisce la via dell’autoregolamentazione, venendo meno alle intenzioni della Direttiva di avere norme più cogenti; e dei nuovi articoli 52 a 55 che fissano percentuali minime per gli obblighi di investimento in opere europee e li estendono agli operatori stranieri che operano in italia (che ha già sollevato le ira di Netflix).

L’obbligo di recepimento – come spiegato nella legge delega[5]– si riferisce alla Direttiva dell’Unione europea 2018/1808, la cosiddetta Servizi Media Audiovisivi (SMAV) – anticamente detta Televisione senza Frontiere (TSF), modificata – dice il decreto – “in funzione dell’evoluzione della realtà del mercato”.

Invece di pubblicare le modifiche – come si fa di solito in casi come questi – il Parlamento ha chiesto nella legge delega di ripubblicare l’intero testo unico TUSMAR, introducendo i nuovi articoli richiesti dall’adeguamento alla nuova Direttiva SMAV, ma anche pulendo il testo delle referenze superate (p.e. le trasmissioni in tecnica analogica). Una procedura – che oltre a rendere piu difficile qualsiasi possibilità di dibattito parlamentare – ha anche il vantaggio di consentire di infilare dentro il nuovo testo non solo quanto chiesto dalla Direttiva, ma soprattutto quanto richiesto dalla Sentenza di Condanna della Corte Europea di Giustizia che[6] nell’ottobre del 2020 ha dichiarato i tetti imposti dalla Legge Gasparri alla proprietà delle imprese del settore dei media (il famoso SIC), incompatibili con le norme europee.

Delicati equilibri di mercato

Questo decreto, in nome “dell’evoluzione tecnologica e di mercato”, in particolare nell’articolo 45, interviene su delicatissimi equilibri di mercato. E mentre la legge Gasparri, con tutti i suoi difetti, cercava di creare un quadro per il passaggio dell’analogico al digitale, questo rifacimento del TUSMAR pulisce solo un vecchio testo, senza renderlo adatto a indirizzare un mercato profondamento diverso da quello dell’inizio degli anni 2000.

In nome “dell’evoluzione tecnologica e di mercato” dovrebbe tracciare una strada nuova per il sistema audiovisivo italiano, in particolare per il servizio pubblico, ma per come esso è stato presentato alle Camere, non solo non fornisce nessuna visione di futuro, ma di fatto rinvia ancora una volta la ricerca di soluzioni alle questioni diventate urgenti in un mondo che cambia rapidamente, dove al contrario sarebbe urgente predisporre una nuova legge organica di sistema al passo con tempi e con gli sviluppi della grande trasformazione digitale, con regole davvero comuni – laddove operano sugli stessi piani –  per le grandi piattaforme digitali cosi come per i media tradizionali[7].

Il decreto legislativo, salvo violente reazioni del Parlamento che ne dovesse dichiarare la non corrispondenza a quanto previsto nel testo della legge di delega al governo del 23 aprile 2021, diventerà operativo subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Parlamento avrebbe tempo fino a metà ottobre per esprimersi e la mancata espressione del parere non dovrebbe fermare l’entrata in vigore della legge.

Democrazia Futura, viste le profonde conseguenze delle novità contenute in questa legge delega, chiederà il parere dei suoi esperti per cercare di capire quale impatto la nuova normativa avrà sui già precari equilibri dell’industria audiovisiva nazionale, che – proprio mentre è alle prese con la trasformazione digitale – si trova ancora a dover far fronte ai fantasmi di un passato che non riesce a passare.


[1] http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/362839.pdf.

[2]http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0288.pdf&leg=XVIII#pagemode=none.

[3]Il testo all’atto trasmesso e la relazione illustrativa sono stati pubblicati il 31 agosto sul sito Informazioni Parlamentari  http://www.infoparlamento.it/tematiche/atti-del-governo/atto-di-governo-n-288-schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva-ue-2018-1808-recante-modifica-della-direttiva-201013ue-relativa.

[4] Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063) (GU Serie Generale n.97 del 23-04-2021). Cf.  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/23/21G00063/SG — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

[5]Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

[6] Corte di giustizia dell’Unione europea Quinta Sezione, Sentenza 3 settembre 2020 – causa C-719/18 -Vivendi SA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Mediaset”*

[7] Il concetto del cosiddetto «Common Level Playing Field» usato dalla Commissione Europea per spiegare le revisioni delle direttive “Servizi Media Audiovisivi” e “Commercio elettronico”. Su questo tema si veda il nostro articolo: Erik Lambert, Giacomo Mazzone, “Level Playing Field e responsabilità editoriale. Non più rinviabili regole equivalenti fra piattaforme e media tradizionali”, Democrazia futura, I (1), gennaio-marzo 2021, pp. 73-79.

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