TV: compatibile con il diritto Ue l’aiuto di 150 milioni di euro concesso dallo Stato francese a France Televisions

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Europa


Corte-Europea

L’aiuto di 150 milioni di euro concesso dallo Stato francese a France Télévisions è compatibile con il diritto dell’Unione.Esso era infatti destinato a coprire i costi del servizio pubblico di radiodiffusione assicurato da France Télévisions.

 

Il Trattato CE prevede che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza nei limiti in cui l’applicazione di tali regole non osti all’adempimento della specifica missione loro affidata.

 

France Télévisions è una società pubblica francese, proprietaria delle reti di servizio pubblico France 2, France 3, France 4, France 5, France O, nonché RFO (Réseau France Outremer). In seguito all’annuncio, in data 8 gennaio 2008, da parte del Presidente francese, della soppressione a tempo determinato della pubblicità televisiva sulla televisione pubblica, la Francia ha notificato alla Commissione il suo progetto di procedere ad una dotazione in capitale di 150 milioni di euro a favore di France Télévisions.

 

Con decisione 16 luglio 2008, la Commissione ha concluso che questo progetto costituiva un aiuto di Stato compatibile con il Trattato.

Métropole télévision (M6) e Télévision française 1 (TF1), reti commerciali francesi concorrenti di France Télévisions, hanno adito il Tribunale affinché questa decisione della Commissione fosse annullata.

 

Con la sentenza pronunciata in data odierna, il Tribunale ricorda innanzi tutto che, anche se una misura statale di finanziamento di un servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato ai sensi del Trattato, essa può tuttavia essere dichiarata compatibile con il mercato comune se soddisfa le condizioni previste dal Trattato.

Il Tribunale dichiara poi che giustamente la Commissione ha constatato che la dotazione di EUR 150 000 notificata dalla Francia era nettamente inferiore ai costi del servizio pubblico di radiodiffusione assicurato da France Télévisions.

 

Infatti, questi costi, per un importo valutato dalla Commissione – e non contestato – in 300 milioni di euro, erano costituiti, in primo luogo, dai costi del servizio pubblico di France Télévisions nel 2008, che la riduzione delle entrate pubblicitarie per tale anno lasciava senza finanziamenti e, in secondo luogo, dai costi di programmazione supplementare causati nel 2008 dalla prossima soppressione della pubblicità televisiva su France Télévisions.

 

Inoltre, il Tribunale constata che la dotazione finanziaria notificata dalla Francia non era affatto destinata al finanziamento dell’attività commerciale di vendita di spazi pubblicitari di France Télévisions. Per contro, quest’aiuto era esplicitamente ed esclusivamente destinato a coprire i costi del servizio pubblico di radiodiffusione assicurato da France Télévisions.

 

Il Tribunale rileva che la situazione sarebbe stata completamente diversa qualora vi fossero stati seri dubbi circa l’effettiva destinazione della dotazione notificata e, in particolare, se si dovesse temere che essa venisse deviata dal suo obiettivo per sovvenzionare l’attività commerciale di France Télévisions.

 

Ora, all’atto dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione non aveva alcun motivo di temere che questa dotazione – del resto molto inferiore all’importo valutato dei costi netti supplementari da compensare – fosse utilizzata per fini diversi dal finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione.

Di conseguenza, il Tribunale respinge i ricorsi.

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