L’Antitrust torna ad esprimersi sui voucher per la banda ultralarga, già affrontati a luglio, e ribadisce la sua raccomandazione al Governo: bene i voucher per spingere la domanda, ma siano erogati ”alle connessioni con una velocità di almeno 100 Mbps, senza alcuna preferenza tra tecnologie”. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino dell’Autorità presieduta da Roberto Rustichelli, secondo cui i voucher per la connettività in banda ultralarga, in favore di famiglie con redditi isee sotto i 50.000 euro e per le imprese, rischiano di produrre ”l’effetto di ritardare ulteriormente l’adozione di tecnologie più veloci”. Fra le connessioni potenzialmente beneficiarie degli incentivi, secondo l’Agcm, ci sarebbero quindi VDSL2 e EVDSL per le reti FTTC, le reti FTTH ed i sistemi fixed wireless access (FWA).
Limite almeno 100 Mbps
Secondo l’Autorità introducendo il paletto del limite di almeno 100 Mbps per l’erogazione del voucher si ”risolverebbero i problemi di concorrenza dinamica tra operatori” e inoltre sarebbero favoriti ”gli investimenti in infrastrutture, anche quelli di modestissima entità” e, allo stesso tempo, ”si eviterebbe i rischi di discriminazione tra tecnologie”. L’Agcm ritiene, inoltre, ”fondamentale assicurare che gli operatori di telecomunicazione non facciano leva sulle misure di sostegno della domanda per vincolare gli utenti”.
Ricadute concorrenziali
Il piano di sostegno della domanda di famiglie ed imprese ”appare essere uno strumento essenziale per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione fissa di nuova generazione”, sottolinea l’Agcm. ”Tuttavia, alla luce della sua entità, occorre valutarne con attenzione le ricadute concorrenziali”. La misura, secondo le stime riportate sul bollettino, inciderà su un numero di beneficiari superiore a 2 milioni di linee, tra famiglie e imprese, corrispondente ad oltre il 10% delle linee fisse attive attualmente.
Privilegiare l’offerta più performante
Tuttavia, laddove a servizio dell’unità immobiliare sia presente più di un’infrastruttura a banda ultralarga (ad esempio a 30 Mbps, 100 Mbps o 1 Gbps), “il voucher potrà essere erogato soltanto per la sottoscrizione dell’offerta più performante disponibile allo specifico indirizzo civico”, si legge.
Non potranno avvalersi del voucher i beneficiari che intendano effettuare “un cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe” o “meri passaggi di intestazione ad altro componente familiare”, nella medesima unità immobiliare.
Offerte sì ma no lock-in
Gli operatori, con opportune offerte promozionali, potranno offrire contratti aventi durata superiore ai 12 mesi, in modo che il valore del voucher possa coprire un periodo contrattuale più lungo. Non è previsto alcun obbligo, da parte del beneficiario, di rimanere vincolato al contratto per il quale ha utilizzato il voucher; il beneficiario avrà quindi il diritto ad usufruire l’ammontare residuo del voucher per la sottoscrizione di un nuovo contratto, mantenendo livelli di connettività minima almeno pari a quelli assicurati originariamente. In tutti i casi previsti in precedenza, decorso il periodo di durata del contributo, il contratto stipulato tra operatore e beneficiario si intende risolto, salvo un’espressa volontà contraria manifestata dal beneficiario.