La Francia autorizza la digitalizzazione delle opere indisponibili del XX secolo. Monta la protesta degli autori

di Raffaella Natale |

Questi ultimi sostengono che il diritto d’autore è inalienabile e la digitalizzazione non può avvenire in modo automatico.

Francia


Frédéric Mitterrand

Il Parlamento francese ha definitivamente adottato la legge sulla digitalizzazione delle opere indisponibili del XX secolo, che consente di comprare anche su internet i libri ormai introvabili nelle biblioteche.

Le nuove disposizioni mirano a rendere accessibile in formato digitale tutta la produzione letteraria del secolo scorso, ormai fuori dal commercio, che però non è ancora di dominio pubblico perché non sono passati 70 anni dalla morte degli autori.

La legge prevede che la Biblioteca nazionale francese raccolga in una banca dati pubblica tutte queste opere, il cui sfruttamento sarà gestito dalla Società di raccolta e distribuzione dei diritti (Société de perception et de répartition des droits – SRPD), che garantirà, in modo equo, il giusto compenso agli editori e autori.

 

Alcune opere di Paul Morand, Jean Rostand o Philippe Soupault, quelle di diversi poeti, critici o filosofi del XX secolo non sono ormai più accessibili e potrebbero conoscere, grazie alla nuova legge, una seconda giovinezza.

“Attraverso questo testo ambizioso, dimostriamo che la diffusione delle opere su internet può farsi senza violare il diritto d’autore e senza contraffazione“, ha commentato con soddisfazione il Ministro della Cultura, Frédéric Mitterrand.

 

Ma, nonostante la nuova legge sia stata votata ad ampia maggioranza dal Parlamento, gli autori si sono detti ‘truffati’.

Secondo la proposta, gli autori o aventi diritto dovranno rifiutare l’iscrizione delle loro opere nella banda dati, altrimenti l’inserimento avverrà in modo automatico.

Un automatismo, però, contro il quale è insorto un collettivo che ha presentato una petizione al Parlamento dal titolo “Il diritto d’autore deve restare inalienabile”.

Nella petizione si legge che “solo l’autore o i suoi aventi diritto possono decidere una nuova distribuzione delle opere. Tutti gli editori, sia del digitale che della carta stampata, che desiderano sfruttarle devono proporgli un contratto”.

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