Italia
Riportiamo di seguito il comunicato di AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) diffuso attraverso Puntoit.
AIIP esprime sorpresa e preoccupazione per le notizie di stampa secondo le quali il professor Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale, riterrebbe che l’obbligo di oscurare siti web anche esteri, attraverso i quali vengano perpetrate violazioni del diritto di autore, ricada sui fornitori di accesso ad Internet.
Si ignorano le motivazioni espresse nel parere, ma colpisce che le relative conclusioni contrastino con le due recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno affermato:
1) l’incompatibilità con l’ordinamento Europeo di sistemi di filtraggio dell’accesso ad internet volti ad impedire il trasporto di materiale protetto dal diritto di autore (Caso Scarlet-Sabam);
2) che la tutela del diritto di autore non può essere garantita in modo assoluto, poiché i sistemi di filtraggio non assicurano un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la tutela della libertà d’impresa degli internet e hosting providers, della privacy e del diritto all’informazione dei cittadini, dall’altro lato (Caso Sabam-Netlog C-360/10).
Di ciò si ha conferma anche nella precedente sentenza Promusicae (C-275/06) secondo cui la tutela del diritto di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.
Anche alcuni Tribunali nazionali, in sede di riesame, hanno annullato provvedimenti di oscuramento di siti internet adottati in sede penale (si vedano i recentissimi provvedimenti dei Tribunali di Padova e di Belluno).
AIIP si augura quindi che nell’acquisire il parere dell’illustre giurista, AGCom rammenti, in forza anche delle sue competenze non solo giuridiche, ma anche tecnologiche, che:
i) il filtraggio sull’accesso, anche ai massimi livelli di sofisticazione tecnologica, funziona solo se l’utente finale non intende aggirarlo, così come accade nel caso della pedopornografia;
ii) la rimozione di contenuti considerati illeciti deve essere mirata allo specifico contenuto e non estesa all’oscuramento dell’intero sito, poiché violerebbe il diritto all’informazione e alla privacy dei cittadini;
iii) la rimozione selettiva lato accesso implica una analisi dell’intero traffico Internet in contrasto con il principio di esclusione di responsabilità dei fornitori che non praticano memorizzazione transitoria delle informazioni trasmesse. Principio recepito anche dal decreto legislativo 70 del 2003.