Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177 disciplina le modalità di intervento e i requisiti minimi delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano all’interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, avente un numero limitato di aperture d’accesso, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale, in cui durante le attività lavorative che in esso devono essere effettuate, vi è elevata probabilità che possano verificarsi eventi infortunistici di gravità elevata dovuti alla carenza di ossigeno o alla presenza di agenti chimici pericolosi quali gas, vapori e polveri.
Possono essere classificati come spazi confinati: serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie, cisterne, vasche, camere di combustione all’interno di forni, tubazioni, ambienti con ventilazione insufficiente o assente.
Gli ambienti confinati possono presentare numerosi rischi per la salute e la sicurezza quali:
- asfissia per carenza di ossigeno;
- intossicazione per esposizione ad agenti chimici pericolosi;
- esposizione ad agenti biologici;
- caduta dall’alto;
- scivolamento;
- ustione per esposizione a sostanze corrosive.
Il DPR 177/2011 può essere definito come un decreto di “qualificazione” perchè seppur innalzi gli standard di sicurezza rispetto alle precedenti leggi, si focalizza molto sulla parte contrattuale, introducendo livelli di qualificazione alti rispetto ad altre attività.
Innanzitutto per operare all’interno degli ambienti confinati è necessaria la certificazione dell’appalto che è a carico del Committente, il quale deve informare inoltre le imprese appaltatrici sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamate ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione ed emergenze adottate in relazione alle proprie attività, come sancisce l’art.3, comma 1 del DPR 177.
Uno dei più gravi errori di interpretazione della norma è quello di richiedere la certificazione dell’appalto anche per gli appalti diretti, secondo l’art.2, comma 1, lettera c) del DPR 177 è necessaria solo per i subappalti (che devono essere autorizzati dal Committente) e/o quando si impiegano dipendenti a tempo determinato.
Il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e di fissare una riunione di coordinamento se vi sono dei rischi interferenziali dovuti alla presenza contemporanea di attività lavorative svolte da più aziende; lo stesso ha l’obbligo di nominare un suo rappresentante che deve vigilare sulla sicurezza delle attività svolte, in base all’art. 3 comma 2 del DPR 177.
Secondo un’analisi qualitativa dell’INAIL il 65,1% degli infortuni mortali negli ambienti confinati dipendono dalla mancata fornitura o il mancato utilizzo dei DPI, oltre che da una carente formazione.
Gli errori maggiormente riscontrati sono la mancata verifica della salubrità dell’atmosfera prima dell’accesso agli ambienti confinati o lavorazioni che sviluppano gas nocivi, in assenza di sistemi di ventilazione/aspirazione.
In ragione di ciò è fondamentale pianificare i lavori da svolgere ed effettuare un’approfondita valutazione dei rischi al fine di individuare tutte le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per garantire l’incolumità dei lavoratori.
Il medico competente ha il compito di valutare l’idoneità alla mansione dei lavoratori che accedono in ambiente confinato, tenendo conto anche degli aspetti connessi a quest’attività (obesità, eventuali patologie cardiopolmonari, claustrofobia, etc..).
E’ necessario che i lavori vengano eseguiti secondo specifiche procedure di sicurezza, avvalendosi di personale in possesso di competenze, formazione e addestramento specifici.
A tal riguardo l’art.2, comma 1, lettere d), e), f) precisa che i lavoratori impiegati negli spazi confinati debbano essere edotti mediante corsi di formazione comprensivi di parte teorica, pratica e di addestramento in modo tale che abbiano tutte le informazioni specifiche sui rischi connessi all’attività e sulle misure di prevenzione e protezione.
La formazione di base deve essere erogata dal datore di lavoro ai dipendenti che lavorano negli spazi confinati, mentre la formazione specifica è di competenza del committente ed è destinata alle aziende che operano presso di lui.
Il personale che opera all’interno degli spazi confinati deve essere in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Le procedure di sicurezza per lavorare negli ambienti confinati devono sempre contemplare il monitoraggio dell’atmosfera mediante rilevatori multigas dotati di allarme non tacitabile che misurano il tenore di ossigeno ed eventuali tracce di gas pericolosi (monossido di carbonio, acido solfidrico, metano, etc..) sia prima dell’accesso che durante il lavoro, al fine di garantire una concentrazione di ossigeno adatta alla respirazione (21%).
Se necessario, l’ambiente deve essere bonificato tramite ventilazione con attrezzatura adeguata al rischio, per esempio attraverso aspiratori o soffiatori.
Tutti i lavoratori impegnati all’interno degli spazi confinati e gli eventuali soccorritori devono utilizzare adeguati APVR, come indicato all’art. 2, comma 1, lettera e) del DPR 177/2011; esistono due tipologie di Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie: filtranti o isolanti.
Si ricorre ai primi (facciali filtranti, maschere con filtri) quando il livello di ossigeno nell’ambiente confinato è sufficiente e non sono presenti contaminanti pericolosi e/o mortali, svolgono una funzione di filtrazione dell’aria.
I secondi (autorespiratori) sono da utilizzare quando il livello di ossigeno all’interno degli spazi confinati è insufficiente e quindi si rende necessario isolare le vie respiratorie ed attingere aria dalle bombole, criterio che vale sempre per chi si accinge ad effettuare un soccorso.
L’effettiva protezione offerta da un APVR è determinata dal buon adattamento del facciale quindi dalla “prova di tenuta” del dispositivo di protezione.
L’autorizzazione ai lavori viene data dalla committenza la quale assicura che siano stati eseguiti tutti i controlli formali per garantire la conformità ai requisiti di sicurezza dello spazio confinato prima dell’inizio dei lavori; per l’illuminazione degli ambienti è consigliabile utilizzare lampade a 24 Volt.
Il personale coinvolto deve essere a conoscenza delle istruzioni operative da attuarsi in caso di emergenza e delle misure di primo soccorso. Queste istruzioni devono essere predisposte necessariamente prima dell’intervento e devono contenere un piano delle fasi di salvataggio e di recupero dei lavoratori non più autosufficienti, incluso il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del fuoco (VV.FF.), in ottemperanza all’art.3 comma 3 del DPR 177/2011.
Per le misure di emergenza vengono presi in esame:
- sistemi di comunicazione: le segnalazioni di emergenza dall’interno dello spazio confinato a chi lavora all’esterno, al fine di permettere l’inizio delle operazioni di soccorso avviene verbalmente oppure mediante walkie-talkie.
- dispositivi di soccorso e rianimazione: la scelta dei dispositivi appropriati per il soccorso e la rianimazione dipende dal tipo di emergenza che potrebbe verificarsi comunque adiacenti ai passi d’uomo vengono predisposti treppiedi, vericelli, funi, tavola spinale e dispositivi di immobilizzazione; i soccorritori sono correttamente formati, sia per l’emergenza che per il corretto utilizzo dei dispositivi di soccorso.
- competenza dei soccorritori: i soccorritori sono adeguatamente preparati, sempre pronti e capaci di usare qualsiasi dispositivo di soccorso, come ad esempio respiratori, funi di salvataggio.
- procedure di primo soccorso: al fine di assicurare l’utilizzo dei dispositivi di primo soccorso, tutti i socorritiori sono adeguatemente formati.
Le aree d’intervento e di soccorso devono essere opportunamente delimitate e segnalate con apposita segnaletica; in caso di sospensione delle attività alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di salubrità non siano modificate.
In caso di incidente/infortunio, l’addetto verrà trasportato all’esterno dal personale presente (almeno 2 persone) attraverso il passo d’uomo (utilizzato per l’ingresso, di dimensioni sufficienti), con il trepiedi posizionato sulla sommità esterna del passo d’uomo.