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La legge sulla privacy non pone di per sé ostacoli alla conoscenza da parte dei giornalisti dei titolari di permessi per l’accesso all’aerea Ztl. Spetta però all’amministrazione comunale verificare se la richiesta della testata giornalistica, sulla base dell’interesse o dei motivi rappresentati, sia da accogliere o meno, in conformità alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi.
E’ il principio ricordato dall’Ufficio del Garante in una risposta a due giornalisti di un quotidiano locale che si lamentavano del rifiuto opposto dal proprio comune alla richiesta di poter avere o almeno visionare l’elenco delle persone titolari di permesso per l’accesso alla zona a traffico limitato.
L’Ufficio ha osservato che il Codice in materia di protezione dei dati personali non ha inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa, specie nel caso in cui l’attività amministrativa riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici. E non può quindi essere invocata per negare in via di principio l’accesso ai documenti amministrativi.
Spetta dunque all’amministrazione comunale destinataria della richiesta di accesso ai documenti – ha osservato il Garante – valutare gli interessi in gioco e verificare l’esistenza dei requisiti posti alla base della richiesta, considerando che da queste liste potrebbero desumersi anche dati sensibili (es. stato di salute).
Il giornalista da parte sua, nel caso la richiesta venga ritenuta legittima, dovrà utilizzare in maniera responsabile i dati personali, rispettando il principio di essenzialità dell’informazione, evitando di pubblicare informazioni e dettagli privi di interesse pubblico o lesivi della dignità della persona.