Può tornare al proprio posto di lavoro l’ingegnere licenziato da una società privata rumena per aver comunicato con i familiari da un account aziendale (Yahoo Messenger). Al dipendente ha dato ragione la Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la sentenza sul caso Bărbulescu contro Romania, ha condannato lo Stato per violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo perché “non ha adeguatamente protetto il diritto al rispetto della vita privata e familiare e della corrispondenza del cittadino”. In sostanza, hanno scritto i giudici, il controllo disposto dal datore di lavoro è avvenuto senza una comunicazione preventiva e senza un motivo ben preciso. Dunque la sentenza non vieta sempre il licenziamento del dipendente che utilizza internet e altri mezzi aziendali (telefono, fotocopiatrice) per fini personali, anzi lo consente a patto che il lavoratore sia precedentemente informato sul potenziale monitoraggio, sulle modalità e sui gravi motivi che giustificano il controllo.
Quando il datore di lavoro può licenziare il dipendente?
Dunque occorre fare chiarezza. Le leggi nazionali possono consentire controlli sulle comunicazioni aziendali per “evitare abusi”, ma devono essere rispettati i seguenti criteri:
- Un’informazione chiara al dipendente sulla possibilità di un controllo.
- Una valutazione sul grado e l’ampiezza dell’intrusione.
- Giustificazioni legittime che spingono il datore di lavoro a ‘spiare’ la vita privata in un luogo di lavoro, che, però, “non può essere ridotta a zero” ha sancito la Corte Europea anche perché un lavoratore trascorre in ufficio buona parte della sua giornata e di conseguenza “sviluppa relazioni con il mondo esterno” .