Giornata importante in merito alla nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali che dopo l’eliminazione dei voucher introduce due nuovi strumenti: il “Libretto Famiglia” e il “Contratto di prestazione occasionale”. Parte infatti oggi la nuova piattaforma web dell’INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale) per la registrazione del datore di lavoro e del lavoratore.
La nuova normativa, introdotta dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce due percorsi e due diverse forme contrattuali per i datori di lavoro (utilizzatori) intenzionati ad impiegare lavoro occasionale:
- il “Libretto Famiglia” (per le persone fisiche non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione);
- il “Contratto di prestazione occasionale” (per gli altri datori di lavoro: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, Pubbliche amministrazioni).
I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico.
La registrazione, in caso non si sia in possesso di Pin Inps e delle credenziali della Spid o Cns, può avvenire anche tramite il contact center dell’INPS.
Per poter utilizzare i due modelli contrattuali è necessario che il datore di lavoro abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio virtuale (tramite F24 o strumenti di pagamento elettronici), che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.
Alla piattaforma web si dovranno iscrivere anche i lavoratori occasionali, a cui, il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, l’INPS erogherà i compensi pattuiti sulla base della modalità prescelta: accredito in conto corrente o su carta di credito dotata di Iban o, infine, bonifico domiciliato riscuotibile presso un ufficio di Poste Italiane Spa.