Il parere

eJournalism e diritto all’oblio, la web reputation va sempre tutelata?

di Redazione Lsdi.it |

Il diritto alla privacy e il diritto all’oblio prevalgono sempre sul diritto del cittadino di essere informato?

Si è mai veramente dimenticati in rete? È possibile esercitare il proprio diritto all’oblio? E se si, in che modo?

Il parere degli studenti di scienze della comunicazione: “Oggi viviamo nella società dell’informazione, essere connessi ad internet è diventato un aspetto profondamente radicato nella nostra esperienza quotidiana, in quanto ha cambiato il nostro modo di relazionarci con il mondo e con le informazioni, diventate fruibili in qualsiasi momento della giornata.

Nonostante la rete sia un archivio dinamico in continuo aggiornamento, ogni contenuto immesso dagli utenti in rete, come un post, una foto o un link, non viene mai dimenticato. Questa peculiarità porta, inevitabilmente, al centro del dibattitto pubblico il tema del diritto all’oblio. Con la locuzione “diritto all’oblio”, si intende una particolare forma di garanzia che prevede la non diffondibilità, senza particolari motivi, di precedenti pregiudizievoli dell’onore di una persona, in particolare i precedenti giudiziari. In sostanza, si tratta del diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.

Solo due anni fa, la corte di Giustizia UE ha sancito la possibilità di chiedere a Google la rimozione di contenuti non più rilevanti, ritenendo responsabile il motore di ricerca del trattamento dei dati personali di un individuo. La vicenda in questione riguardava lo spagnolo Mario Costeja Gonzalez che chiedeva al garante della privacy la rimozione dei link che conducevano ad articoli pregiudizievoli per la sua la sua reputazione. Inoltre, chiedeva a Google che i propri dati personali venissero eliminati dai risultati di ricerca. Dunque, spetta al motore di ricerca effettuare il bilanciamento dei diritti essenziali della persona, tra cui la protezione dei dati personali e libertà di espressione, decisione che ha destato non poche perplessità.

Dopo tale sentenza, Google ha messo a disposizione degli utenti un modulo da compilare online per richiedere la cancellazione dei link dai risultati di ricerca. “Esamineremo ogni richiesta cercando di bilanciare il diritto alla privacy con quello all’informazione”, dice un dirigente Google.

Recentemente la Corte di Cassazione italiana ha sancito che, gli articoli considerati “scomodi” devono essere rimossi dopo due anni, in quanto il diritto di cronaca vale nel momento della pubblicazione, e di conseguenza non si possono trattare dati sensibili e renderli fruibili al pubblico per sempre, poiché prevale il diritto alla privacy.

È chiaro che temi come libertà di manifestazione del pensiero e diritto di cronaca da un lato e diritto alla protezione dei dati personali dall’altro, siano in netta contrapposizione.

Ci possiamo domandare, a questo punto, se il diritto alla privacy e il diritto all’oblio prevalgono sempre sul diritto del cittadino di essere informato.

Il parere dell’esperto:

 

“Il diritto all’oblio non è una questione di tempo. In questa materia non esistono ricette standardizzate per garantire il giornalista dal rischio responsabilità. Esiste invece la formazione e l’auto-formazione a una sensibilità giuridica digitale che manca ovunque e che dovremmo costruire tutti insieme affidandoci a tavoli di lavoro multidisciplinari e trasversali proprio come quelli di #digit16.

Nel mondo dell’informazione e della comunicazione digitale il diritto all’oblio non è il diritto ad essere dimenticati come avveniva nella versione analogica della stampa cartacea. In un ambiente informativo in cui le “conversazioni sono notizie” il diritto all’oblio attiene alla preservazione dell’identità digitale del soggetto che sia un brand o una persona.

Penso alle parole di Daniele Chieffi che ha detto che la “Terza Repubblica” del mondo dei comunicatori è la Web Reputation intesa come quello che “le persone sono disposte a dire pubblicamente o meglio a dire sul web di un’azienda, personaggio o prodotto”. L’Ufficio Stampa digitale, l’informatore digitale iper locale partono dalle conversazioni sui social media per cogliere il sentiment della rete e declinarlo nel proprio lavoro ogni giorno. Cosa si dice oggi del Premier, cosa si dice di Prato, cosa si dice di Firenze. La scaletta del giornale digitale viene dettata dalle conversazioni on line.

Tutto è molto coinvolgente, molto veloce, istantaneo e proprio per questo così fortemente rischioso. Esiste il rischio per il giornalista e per il soggetto della notizia. Per il primo può scattare una responsabilità per trattamento illecito dei dati e per il secondo un danno consistente alla web reputation.

Il diritto all’oblio si incardina in questa dinamica come diritto della persona a conservare la libertà di autodeterminazione sui propri dati elettronici. Il giornalista quando pensa al diritto all’oblio non deve pensare a una questione di tempo come se le notizie avessero una data di scadenza ma deve pensare a una questione molto più grave ovvero quella della reputazione della persona umana o giuridica“.

Parleremo di questo a #digit16 in due diversi tavoli tematici insieme all’avvocato Deborah Bianchi il 21 e il 22 ottobre dalle 10 alle 13, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Prato.

Prenotazioni per giornalisti Sigef, per tutti su digit. Le prenotazioni online si chiuderanno il 19 ottobre. Chi non fosse riuscito a riservare un posto può venire direttamente alla Camera di Commercio il 21 e 22 ottobre e prenotarsi presso la segreteria della manifestazione.

Questo articolo è stato realizzato con la collaborazione dell’avvocato Deborah Bianchi e degli studenti dell’Università di Perugia: Rosa Maria Coculo, Walimai Menconi.

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