Giustizia digitale

Processo Amministrativo Telematico: ancora un rinvio, slitta al 1° gennaio 2017

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Sistema ancora impreparato di fronte alla svolta digitale del Processo amministrativo telematico la cui entrata in vigore è stata rimandata al primo gennaio 2017.

La carta la fa ancora da padrona nel mondo della giustizia e per questo slitta di sei mesi l’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico, che diversamente da quanto annunciato in precedenza, sarà operativo dal primo gennaio 2017 e non più dal primo luglio del 2016. Una decisione dell’Esecutivo, che arriva dopo che il settore giudiziario si è mostrato ancora impreparato al salto digitale. E’ il terzo rinvio.

Il rinvio in Gazzetta Ufficiale

Il rinvio è stato sancito dal Decreto Legge n. 117 del 30 giugno, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Matteo Renzi e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il D.L. n. 117 del 30 giugno è fatto di tre articoli. Il comma 1 dell’art. 1 stabilisce che “la decorrenza dell’obbligo della sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti” slitta dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017.

 

L’operatività del >Processo amministrativo telematico impone “L’adeguamento di alcune norme del CPA (Codice di Procedura Amministrativa) e delle relative norme di attuazione onde evitare disservizi, in particolare in materia di autentica di attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate telematicamente”.

Per questo è apparso opportuno prolungare la fase di sperimentazione, per “meglio testarne le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale”.

Sei mesi in più

Ci saranno così sei mesi in più perché magistrati e ausiliari, personale degli uffici giudiziari e delle parti si possano dotare di firma digitale da apporre (obbligatoriamente) in calce ad ogni copia informatica degli atti cartacei (originali); uno strumento, la firma digitale, cardine del nuovo regolamento europeo eIDAS entrato in vigore il primo luglio che fissa i parametri tecnici dell’identità e dell’autenticazione digitale a livello Ue.

 

Magistrati riluttanti

Resta poi alquanto diffusa, soprattutto fra i magistrati, la riluttanza verso le versioni digitali degli atti. I giudici, soprattutto quelli di vecchia scuola, preferiscono stampare i documenti e lavorare sul cartaceo, per poter confrontare il tutto come hanno spere fatto (in punta di pagina). Sono molti coloro che considerano il digitale una sorta di inutile duplicato dei faldoni e non viceversa.

Il problema si era posto già in occasione dell’entrata in vigore del Processo civile telematico, quando i magistrati insistevano per il deposito da parte degli avvocati della copia di cortesia (cartacea). Una richiesta che tornerà certamente di attualità con il processo amministrativo telematico.

Molti gli avvocati che chiedono più tempo per “abituarsi alle nuove procedure telematiche” e chiedono inoltre norme unitarie e tecnologie standard che valgano per tutti i tipi di processo digitale, da quello civile a quello tributario passando per quello contabile.

In realtà, la fase sperimentale del processo amministrativo telematico c’è già stata, ma sono ancora troppi gli avvocati che nel processo amministrativo depositano i documenti cartacei, in barba alle nuove regole che li prevedono online.

Insomma, avvocati, giuristi e magistrati chiedono che le norme alla base del processo telematico siano riviste in chiave di replicabilità delle procedure, tenendo ovviamente conto delle eccezioni che valgono per le singole branche del diritto, che variano molto da caso a caso e che sono molto particolari (e complesse) in ambito amministrativo.

Copia di cortesia

Sta di fatto che nel caso del Processo amministrativo si sono riscontrati problemi nella fase sperimentale della sua versione online e che per questo si è deciso di prolungare la fase di test per altri sei mesi.

Gli avvocati hanno bisogno di più tempo per prendere confidenza con le nuove procedure telematiche, tanto più che eventuali (e possibili) errori o ritardi rischiano di creare grossi problemi in fase di dibattimento per il mancato rispetto delle procedure.

Mentre il magistrato, di fatto, dovrà avvalersi esclusivamente della versione digitale degli atti, l’avvocato potrà continuare a usare carta e penna ma dovrà nel contempo premurarsi di creare copia digitale degli atti. Copia da caricare poi sulla rete telematica, su cui però vi sono ancora dubbi in relazione alla sua tenuta.

La rete telematica reggerà il peso dei bit del processo amministrativo?

E dopo lo switch off della carta, che ne sarà delle fasi precedenti del processo?

I documenti di uno stesso caso saranno metà cartacei e metà digitali?

Di certo uno degli obiettivo con la digitalizzazione del processo è la possibilità per gli avvocati di accedere agli atti online, senza l’obbligo di passare attraverso la segreteria della controparte.

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