Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento del Professor Giorgio Resta in occasione del Workshop organizzato a Roma dall’Isimm ‘Informazione e creatività nell’ecosistema digitale. Quale approccio regolatorio per lo sviluppo?’
Il perfezionamento delle tecniche di digitalizzazione e diffusione online delle immagini, unitamente al processo di inarrestabile commodification dell’informazione, ha posto al centro della riflessione contemporanea il problema del regime giuridico dell’immagine delle cose, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici e i beni su cui insistano diritti di proprietà intellettuale. Si tratta di beni “privati”, su cui insiste una qualche forma di esclusiva, oppure di beni “pubblici” non appropriabili, riconducibili alla categoria dei digital commons?
La questione non è irrilevante. Per fare soltanto due esempi, è sufficiente ricordare che l’attuazione del progetto non profit “Wiki Loves Monument” – finalizzato a rendere fruibili in rete le immagini del patrimonio culturale italiano – ha incontrato numerosi ostacoli di carattere giuridico proprio in ragione dell’incertezza esistente in ordine al regime dell’immagine dei beni culturali. Del pari, l’importante progetto di digitalizzazione del territorio intrapreso da Google ha dato vita ad un ampio contenzioso nei paesi europei e extraeuropei.
Più in generale, in questi ultimi anni la giurisprudenza è stata chiamata a risolvere numerose controversie, le quali hanno ad oggetto la riproduzione – prevalentemente a scopo commerciale – dell’immagine di cose corporali, quali palazzi, siti archeologici, imbarcazioni, e persino parchi pubblici o elementi del paesaggio. Il problema giuridico che si pone in ciascuna di queste ipotesi è costituito dal conflitto tra le libertà dei terzi e la pretesa del proprietario, o del titolare di diritti di proprietà intellettuale, di controllare lo sfruttamento dell’immagine del bene.
La consultazione avviata dalla Commissione nell’ambito delle azioni per il mercato unico digitale tocca anche il profilo specifico della libertà di panorama, contemplata ma non specificamente disciplinata dalla Direttiva sul diritto d’autore nella società dell’informazione. L’intervento intende chiarire le premesse e le implicazioni del riconoscimento della libertà di panorama a livello europeo (essendo questa espressamente garantita soltanto da alcune legislazioni nazionali, come la legge tedesca sul diritto d’autore), sostenendo la necessità di un modello regolatorio che incentivi la più ampia libertà di accesso e riproduzione dell’immagine dei beni posti sulla pubblica via.