Scuole di volo per piloti professionisti di droni ancora in attesa delle nuove regole ENAC, annunciate per il primo giugno ma slittate a fine mese. Se tutto andrà bene, quindi, le nuove regole dell’Ente nazionale per l’aviazione civile arriveranno prima dell’estate, comunque in ritardo rispetto alla scadenza che era stata fissata a maggio. Una vacatio che non piace agli aspiranti piloti di APR (Aeromobili a pilotaggio remoto) in un settore che nel nostro paese sta crescendo a vista d’occhio ma che secondo gli appassionati rischia di perdere slancio per eccesso normativo.
Il problema è che i vecchi attestati rilasciati con i criteri del primo regolamento presto non saranno più validi ma intanto non si sa come comportarsi perché le nuove regole tardano ad arrivare.
Un altro punto importante per gli appassionati di droni riguarda sempre l’ENAC e il nuovo regolamento che contiene i criteri di inoffensività per i droni leggeri sotto i 2 Kg. Una categoria, quella dei droni leggeri e leggerissimi, che va certamente normata anche se non è affatto semplice come si evince da un’analisi del sito specializzato Quadricottero.com, “Analizzando la linea guida si evince che, mentre un drone ad ala fissa potrebbe raggiungere con molta fatica la definizione di inoffensivo, per un drone multirotore la classificazione di inoffensivo è praticamente impossibile da ottenere”.
Motivo? L’incidenza del vento sulla velocità di volo, che rende le cose più difficili. “Secondo ENAC nella formula dell’ECI deve essere inserita la velocità massima prevista in caso di volo incontrollato che l’APR può raggiungere più la velocità massima ammessa di vento a favore. Si tratta di una velocità massima rispetto al suolo”.
Ma le nuove linee guida dell’Enac fisserebbero criteri di inoffensività troppo stringenti, tali per cui ad esempio un quadricottero, in presenza di vento forte e pur volando a velocità di pochi metri al secondo, rischierebbe comunque di sforare i limiti.
Insomma, problemi per gli appassionati ma anche per i tanti che cominciano a usare i droni a scopi professionali.
Ed è anche per favorire “lo sviluppo del mercato per i prodotti e i servizi basati sui droni assicurando regole e standard comuni” che il Pd ha presentato una proposta di legge assegnata alla commissione Trasporti della Camera, a prima firma Alberto Losacco e cofirmata da Sergio Boccadutri, entrambi deputati Pd “grazie all’applicazione di norme proporzionate ai rischi, il segmento di mercato dei droni di minori dimensioni (nel quale operano molte piccole e medie imprese) non verrebbe soffocato da un’eccessiva regolamentazione”.
La proposta di legge si compone di 6 articoli. L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi finalizzati alla disciplina della costruzione e della circolazione di veicoli controllati a distanza o tramite autopilota, denominati droni. In particolare, il Governo deve attenersi a specifici princìpi e criteri direttivi, definendo il drone come qualunque mezzo terrestre, navale o aereo privo di pilota, comandato a distanza o tramite autopilota ed attribuendo al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), il potere di regolamentare la materia.
L’articolo 2 stabilisce che il Governo, nell’esercitare la delega, distingue i droni aerei in tre categorie, differenziandoli anche in base alla massa operativa al decollo, calcolata includendo ogni ulteriore accessorio da questo trasportato o in questo agganciato. Stabilisce inoltre quali siano i soggetti deputati al controllo ed alla regolazione dei droni delle diverse categorie. Il Governo, inoltre, è delegato a istituire il brevetto di volo semplificato per il comando dei droni aerei, fissando le modalità di rilascio dello stesso e le caratteristiche psico-motorie necessarie per il suo rilascio. Stabilisce inoltre chi può pilotare i droni appartenenti a ciascuna categoria ed in quali luoghi e con quali limitazioni gli stessi possono volare.
L’articolo 3 fissa le caratteristiche che devono avere i transponder.
L’articolo 4 introduce disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
L’articolo 5 prevede che il ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali interessate, stabilisca con decreto i criteri per l’inserimento nell’offerta formativa dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado di moduli facoltativi di formazione sull’utilizzo dei droni. Le università, inoltre, provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studio finalizzati allo studio dei droni o a potenziare i corsi di studio già esistenti.
L’articolo 6, infine, fissa norme per l’adozione dei decreti legislativi.