Si torna a parlare di equo compenso e diritto d’autore. Dopo la controversa causa intentata da Nokia che ha coinvolto l’Italia e il decreto Bondi, adesso sotto la lente della Corte di Giustizia è finita la legge spagnola sulla copia privata che, secondo i giudici Ue, non sarebbe in linea con la Direttiva sul copyright.
L’equo compenso – dice la Corte in una nota – per i titolari del diritto d’autore, anche se finanziato dal bilancio statale, va pagato solo dagli utenti di copie private e non invece anche dalla persone giuridiche come accade in Spagna.
Ma procediamo con ordine e vediamo cosa è successo prima che il caso arrivasse ai giudici della Corte Ue.
Eccezione per copia privata
Secondo la Direttiva sul diritto d’autore del 2001, gli Stati membri devono garantire agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere. Essi possono tuttavia prevedere eccezioni a tale diritto di riproduzione esclusiva, segnatamente per quelle effettuate da persone fisiche per uso privato e per fini non commerciali.
In tal caso, i titolari dei diritti devono ricevere un equo compenso.
Dal 2012, l’equo compenso per copia privata in Spagna è finanziato dal bilancio generale dello Stato succede quindi che viene annualmente determinato nei limiti di bilancio stabiliti per ciascun esercizio.
Ma a febbraio dello stesso anno, diverse società di gestione collettiva di diritti d’autore, autorizzate a riscuotere l’equo compenso, hanno chiesto al Tribunal Supremo spagnolo di annullare queste disposizioni.
I giudici spagnoli si sono quindi rivolti alla Corte Ue per chiedere se la Direttiva Ue osti a un sistema di equo compenso per copia privata finanziato dal bilancio generale dello Stato, qualora tale sistema non consenta, come in Spagna, di garantire che il costo di tale equo compenso sia sopportato, in definitiva, dagli utenti di copie private.
Sentenza Ue contro la legge spagnola sul copyright
La Corte ha emesso oggi la sentenza, stabilendo che la Direttiva osta a un tale sistema, nei limiti in cui esso non garantisce che il costo dell’equo compenso sia sopportato, in definitiva, dagli utenti di copie private.
In linea di principio le disposizioni Ue non ostano all’introduzione dell’eccezione per copia privata attraverso un finanziamento tramite bilancio dello Stato se questo sistema garantisce comunque la corresponsione di un equo compenso ai titolari di diritti e la riscossione effettiva in linea con l’obiettivo primario di tutelare la proprietà intellettuale.
Tuttavia la Corte rileva che l’eccezione per copia privata è concepita a esclusivo beneficio delle persone fisiche che effettuano o possono effettuare riproduzioni di opere o di altri materiali protetti per uso privato e per fini non commerciali.
“Sono tali persone – indica la Corte – che arrecano un pregiudizio ai titolari di diritti e che sono tenute, in linea di principio, a finanziare, in contropartita, l’equo compenso dovuto a questi ultimi. Le persone giuridiche, invece, sono escluse dal beneficio di tale eccezione”.
Il nodo delle persone giuridiche
Quest’ultimo punto è fondamentale. La Corte indica molto chiaramente che “se è vero che gli Stati membri possono istituire un sistema ai sensi del quale talune persone giuridiche sono tenute, a determinate condizioni e per ragioni pratiche, a finanziare l’equo compenso, tali persone giuridiche non possono rimanere debitrici, in definitiva, del predetto onere. Ciò vale ogniqualvolta uno Stato membro introduce l’eccezione per copia privata, indipendentemente dalla questione se quest’ultimo abbia istituito un sistema di equo compenso finanziato tramite un prelievo o tramite il suo bilancio”.
Nel caso esaminato, il Tribunal Supremo osserva che il sistema di finanziamento dell’equo compenso da parte del bilancio spagnolo non garantisce che il costo di tale compenso sia sopportato, in definitiva, dai soli utenti di copie private.
La voce di bilancio destinata al pagamento dell’equo compenso è alimentata dall’insieme delle risorse iscritte al bilancio generale dello Stato e, quindi, dall’insieme dei contribuenti, comprese le persone giuridiche.
Peraltro, non esiste in Spagna un dispositivo che consente alle persone giuridiche di chiedere di essere esentate dall’obbligo di contribuire al finanziamento del compenso o, almeno, di chiederne il rimborso.
Per tanto, secondo i giudici della Corte Ue, la legge spagnola sull’equo compenso non è in linea con quanto stabilito dalla Direttiva sul diritto d’autore.