Con quattro mesi di ritardo, arriva il decreto del Ministero dello Sviluppo economico sul canone Rai in bolletta. Il provvedimento ha subìto dapprima lo stop del Consiglio di Stato, successivamente il MiSE ha pubblicato una nota tecnica per chiarire gli aspetti più controversi, e adesso le nuove norme, annunciate dalla Legge di Stabilità 2016, sono in vigore da ieri 5 giugno dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Molti delle disposizioni previste nel decreto erano già state attuate.
Il canone è di 100 euro spalmabili in 10 rate da gennaio a ottobre. Solo per quest’anno, considerati i necessari aggiustamenti tecnici e il completamento dell’iter normativo, il primo addebito in bolletta, come già si sapeva, scatterà a luglio e riguarderà le sette rate già scadute.
Per rendere possibile l’addebito del canone nelle bollette elettriche è previsto uno scambio di informazioni tra l’Agenzia delle Entrate e l’Acquirente unico che permette di individuare i contribuenti esentati e quelli che invece devono versare il canone.
Le imprese elettriche che incasseranno la tassa dovranno poi riversarla all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo.
Entro il 3 agosto l’Agenzia (60 giorni dopo la pubblicazione del decreto) emanerà un provvedimento con le modalità sui rimborsi per quei contribuenti che hanno pagato il canone pur essendo nella condizione d’essere esentati.
Le richieste di rimborso saranno esaminate dallo sportello SAT dell’ufficio territoriale di Torino delle Entrate, e successivamente (entro 60 giorni) trasferite all’Acquirente unico, che avrà cinque giorni lavorativi per trasmettere alle imprese elettriche i dati relativi ai contribuenti da rimborsare e all’importo. Le società che forniscono elettricità accrediteranno la somma sulla prima bolletta utile.
Le utilities riceveranno 14 milioni nel 2016 ed altri 14 milioni nel 2017 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia delle Entrate per gestire l’intero sistema.
Interessante la parte del decreto relativa alla privacy. Il Consiglio di Stato aveva sottolineato la necessità che le disposizioni fossero chiare a riguardo.
L’articolo 8 ‘Privacy e adempimenti delle imprese elettriche’ stabilisce che “L’Agenzia delle entrate, l’Acquirente Unico S.p.a. e le imprese di energia elettrica, trattano i dati personali per le attività di cui al presente decreto in qualità di titolari del trattamento – ciascuno per la parte di propria competenza – nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni”.
I dati personali trattati in attuazione del presente decreto sono utilizzati, da parte dell’Acquirente Unico e delle imprese di energia elettrica, “esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonché ai fini riversamento delle somme relative al canone Rai all’erario”.
Unione Nazionale Consumatori: ‘Violati i diritti del contribuente’
“E’ incredibile che il decreto entri in vigore solo oggi, ossia dopo ben 20 giorni dalla scadenza per l’invio dell’autocertificazione sul canone Rai, considerato che, a differenza di quanto sostenuto dal Governo, ha dirette conseguenze sulla dichiarazione che dovevano fare i contribuenti. In particolare, nel decreto è scritto che ai fini della dichiarazione di non detenzione gli utenti devono utilizzare ESCLUSIVAMENTE il modello approvato dall’Agenzia delle entrate il 24 marzo e le successive modificazioni. Una tesi assurda che ci lascia perplessi dal punto di vista legale”, ha commentato Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha aggiunto: “Non per niente, secondo quanto sempre sostenuto dall’Agenzia delle entrate, e che è ancora scritto nelle Faq sul sito dell’Agenzia, valgono tutte le dichiarazioni, anche quelle presentate precedentemente alla pubblicazione del modellino, purché rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Una tesi decisamente più ragionevole e che chiediamo all’Agenzia di confermare”.
Dona sottolinea che “è evidente che chiunque abbia presentato una dichiarazione esaustiva che contiene tutti gli elementi utili, non può essere costretto a pagare il canone solo perché non ha compilato il modellino appositamente predisposto. Sarebbe un cavillo burocratico assurdo. In ogni caso questo pasticcio, che immaginiamo e speriamo si risolva per il meglio, conferma che in questa vicenda si sono violati i diritti del contribuente, che avrebbe dovuto avere 60 giorni dall’entrata in vigore di tutti i provvedimenti di attuazione per presentare la dichiarazione, ossia 60 giorni a partire da oggi”.
Per l’art. 3 della Legge n. 212/2000, infatti, meglio noto come Statuto del contribuente, ricorda Massimiliano Dona, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.