Garante Privacy: si all’accesso dei consiglieri regionali ai dati sanitari, ma ‘attenzione alla privacy’

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Privacy e salute

Il diritto dei consiglieri regionali ad accedere alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato deve bilanciarsi con il diritto alla privacy, in particolare quando si tratta di consultare documentazione sanitaria riferita a persone. E’ il principio affermato dal Garante per la privacy intervenuto [doc. web n. 2604062] a seguito di segnalazioni di amministrazioni regionali che avevano ricevuto, da parte di consiglieri, alcune richieste di accesso a certificati medici e cartelle cliniche per verificare la correttezza dei servizi erogati dagli organi sanitari regionali. Due i casi esaminati dal Garante.

 

Nel primo caso, il Presidente di un Consiglio Regionale aveva chiesto di conoscere i nominativi del personale medico e infermieristico di Asl, aziende e presidi ospedalieri giudicato inabile a svolgere alcune mansioni. Aveva inoltre chiesto di visionare le copie delle certificazioni di invalidità e  verificare la composizione degli organi di accertamento.

Sebbene le attività di controllo dei consiglieri nell’espletamento del loro mandato debbano essere garantite,  le richieste di informazioni possono essere soddisfatte, ha precisato Il Garante, solo se indispensabili ad adempiere alla funzione pubblica rivestita dai consiglieri, assicurando comunque  particolare tutela per i dati sanitari, dalla cui circolazione può derivare un grave pregiudizio per gli interessati.

 

L’Autorità ha quindi prescritto che il Presidente del Consiglio regionale possa accedere alle informazioni richieste solo previo oscuramento dei nominativi del personale giudicato inabile.

Nel secondo caso un consigliere regionale aveva richiesto alla Asl l’accesso alla cartella clinica di un paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso) per effettuare delle verifiche. Il Garante ha disposto che il consigliere regionale può accedere alla cartella clinica del paziente, solo dopo avere interpellato la persona sottoposta a Tso (o il suo legale rappresentante). Quest’ultimo, infatti, può opporsi per motivi legittimi al trattamento di informazioni che lo riguardano. Trattando dati sensibili occorre, infatti, recare il minor pregiudizio possibile alla vita privata degli interessati.

 

Sulle misure prescritte alle due Regioni il Garante ha ritenuto opportuno acquisire il previo parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

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