Il FOIA (Freedom of Information Act) è legge (qui il testo in Pdf), ma sulla strada della vera trasparenza nel rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione restano ancora delle incognite, che il testo del decreto Trasparenza approvato il 16 maggio in Consiglio dei Ministri non hanno fugato. Forse i dubbi sull’applicazione del provvedimento (Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (Freedom of Information Act – FOIA) saranno sciolti con le linee guida che dovrà stilare l’Anac (Autorità nazionale anti corruzione).
Ma intanto è ormai assodato che non sono previste sanzioni per le PA che non rispetteranno l’obbligo di rispondere entro 30 giorni alle richieste dei cittadini. Un aspetto non del tutto secondario, visto che la riforma è a costo zero e la sua attuazione peserà esclusivamente sul personale e sulle risorse vigenti. E non è chiaro chi o quale ufficio all’interno della PA avrà il compito di rispondere alle istanze dei cittadini.
Gli stessi obblighi previsti per Comuni e Regioni saranno estesi agli Ordini professionali e per i piccoli Enti locali con meno di 15 mila abitanti potranno essere studiate procedure semplificate.
Le società controllate da una Pubblica Amministrazione e quelle in regime di amministrazione straordinaria, tranne quelle quotate, dovranno rendere noti nominativi, curriculum e compensi di collaboratori, consulenti e titolari di incarichi professionali, nonché le procedure seguite per la loro scelta.
Secondo Foia4Italy, che ha raccolto 88 mila firme per chiedere al governo di approvare anche in Italia il FOIA, una legge presente già nell’ordinamento di circa 90 paesi, “restano tuttavia alcune criticità. Colpisce, in particolare, l’assenza di sanzioni chiare e rigorose per i casi di illegittimo diniego di accesso (che pure la legge delega aveva previsto) e preoccupano l’eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione previsti dalla legge 33/2013 e la formulazione delle eccezioni ancora troppo generiche. Tali limitazioni si prestano ad essere alibi per le amministrazioni che non hanno voglia di fare vera trasparenza”.
Nella delicata fase dell’attuazione, “Foia4Italy attende di essere consultata, come promesso dal ministro Madia, per quanto riguarda la stesura delle linee operative ANAC, il monitoraggio dell’applicazione della norma, la strategia di comunicazione per la comprensione dello strumento presso la cittadinanza e la pubblica amministrazione e la definizione di un processo partecipativo che sia da riferimento per tutti i decreti legislativi della riforma della PA”.
Scorrendo gli articoli del decreto, poi, saltano all’occhio a prima vista alcuni aspetti che suscitano alcui dubbi sull’attuazione pratica del provvedimento. Chiunque ha diritto “di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” si legge nel testo, la richiesta non ha bisogno di motivazioni, ma i possibili destinatari della richiesta sono quattro. Forse un po’ troppi?
L’istanza può essere inviata:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp);
- ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto; dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Insomma, il cittadino può rivolgersi a quattro soggetti diversi all’interno della PA, ma nel testo del decreto non è indicato un responsabile chiaro e definitivo delle istanze, una figura ad hoc responsabile di chiudere l’istanza e di rispondere. Il che potrebbe creare all’atto pratico una serie di rimpalli di responsabilità non indifferenti all’interno dell’amministrazione dove, purtroppo, il problema delle “competenze” è sempre dietro l’angolo.
Il testo, secondo Foia4Italy, recepisce gran parte dei punti irrinunciabili proposti dai firmatari, risolvendo molte delle criticità presenti nella versione preliminare dello scorso 20 gennaio. In particolare si rileva:
- l’eliminazione del “silenzio-diniego”, che avrebbe sollevato le amministrazioni dall’obbligo di motivare il rifiuto all’accesso;
- l’eliminazione dell’obbligo per i richiedenti di identificare “chiaramente” i documenti oggetto dell’istanza di accesso;
- il riconoscimento della gratuità dell’accesso in formato elettronico e cartaceo, limitando il rimborso ai costi documentati per “riproduzione su supporti materiali”;
- l’introduzione di rimedi stragiudiziali, gratuiti e veloci, per i casi di mancata o negativa risposta;
- la previsione di linee guida operative che orienteranno le amministrazioni in un’omogenea e rigorosa applicazione delle nuove norme.
Per l’entrata in vigore del decreto, che andrà in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni, manca ancora la stesura delle linee operative ANAC, per capire come si svolgerà il monitoraggio dell’applicazione della norma.