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730 online, Garante Privacy: contribuenti devono scegliere se inserire spese mediche

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Il Garante per la Privacy scrive a Ministero della salute, Regioni e associazioni di categoria: necessario informare i cittadini sulla possibilità di scelta sulle prestazioni sanitarie

I contribuenti italiani devono poter scegliere se far inserire o meno dall’Agenzia delle entrate le proprie spese mediche nel 730 precompilato, al fine di detrarle con la dichiarazione dei redditi. Lo scrive il Garante Privacy in una nota, aggiungendo che per far sì che questa facoltà venga conosciuta da tutti, il Garante della privacy ha scritto al Ministero della salute, alle Regioni e Provincie autonome, al Tribunale del malato, alle principali associazioni operanti nel settore sanitario e a quelle dei consumatori per invitarli a informare i propri iscritti e gli assistiti sulle modalità con cui esercitare questo diritto.

Per la prima volta, infatti, il Sistema Tessera Sanitaria – TS, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze  mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente (in questo caso il 730 relativo al 2015), al fine di semplificare la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.

I dati sulla salute delle persone però, ricorda il Garante, sono particolarmente delicati e non tutti gli assistiti, inclusi i familiari a carico, desiderano che siano inseriti – anche solo parzialmente – nella dichiarazione dei redditi. Sono quindi state previste specifiche misure a tutela della riservatezza che tutti gli enti e le associazioni del settore devono contribuire a far conoscere.

Ecco in sintesi le principali tutele previste e le modalità per esercitare il diritto di opposizione all’inserimento delle spese mediche nel 730.

Opposizione alla trasmissione dei dati e cancellazione

Ogni assistito può decidere di non far inserire le spese mediche nel 730 precompilato. Tale diritto può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni),  fiscalmente a carico.

Dovranno comunque essere cancellati tutti i dati sulle spese sanitarie riferiti a cittadini che non possono utilizzare la dichiarazione precompilata.

 

Modalità di opposizione

Per le spese sanitarie del 2015, chi desidera che i propri dati non siano acquisiti, anche se in forma aggregata, dall’Agenzia delle entrate può esercitare opposizione con le seguenti modalità: fino al 31 gennaio 2016 richiedendo all’Agenzia delle entrate la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa dal Sistema TS; dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016 cancellando le singole spese che non desidera siano conteggiate accedendo direttamente all’apposita sezione del sito web del Sistema TS.

Per quanto riguarda le spese sanitarie del 2016, l’assistito, oltre ad esercitare analoghe modalità di cancellazione a quelle previste per l’anno 2015, può chiedere oralmente direttamente a chi eroga il servizio sanitario (ad esempio il medico, l’odontoiatra, il laboratorio di analisi) di non inviare affatto i dati sulla spesa affrontata al Sistema TS.

In farmacia, per non far trasmettere i dati sull’acquisto di un farmaco, sarà sufficiente non comunicare il proprio codice fiscale – presente sulla tessera sanitaria – al momento dell’emissione dello scontrino.

Solo dati aggregati

Il sistema è configurato in modo tale che l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possano accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona.

La consultazione in chiaro delle voci relative alle singole spese sanitarie sostenute, allo scopo di verificare i dati riportati nella dichiarazione precompilata, è consentita esclusivamente al contribuente sul sito Web del Sistema Tessera Sanitaria.

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