Teleselling

Antitrust multa Sky per teleselling. Ma si tratta davvero di ‘vendite telefoniche’?

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Sky da sempre sostiene che non vi sono violazioni delle norme del Codice del Consumo nei contratti in questione, perché non rientrano nell’ambito delle ‘vendite telefoniche’.

Dibattito aperto riguardo alle due sanzioni da 100 mila euro ciascuna nei confronti di H3g e Sky Italia comunicate ieri dall’Antitrust per violazione della nuova normativa sui Diritti dei Consumatori.

Il provvedimento riguarda le procedure di vendita via telefono di servizi televisivi e di telecomunicazioni.

Si tratta dei primi casi di applicazione della “Consumer Rights”, in forza delle competenze attribuite in materia all’Autorità dal decreto legislativo n.21/2014.

Al termine dei procedimenti avviati nel marzo scorso, l’Agcm ha accertato che le procedure di “teleselling” adottate dalle due aziende non rispettano i requisiti di forma previsti dal Codice del Consumo per la conclusione di contratti via telefono.

Restano però dei dubbi in merito perché è chiaro che, trattandosi dei primi casi di applicazione della “Consumer Rights”, le interpretazioni non siano ancora uniformi e consolidate.

Sul tema, infatti, Sky ha da sempre fatto notare come non vi siano violazioni delle norme del Codice del Consumo nei contratti in questione, che non rientrano nell’ambito delle “vendite telefoniche” in quanto non effettivamente conclusi a distanza.

Dall’istruttoria dell’Antitrust è emerso che “i professionisti non forniscono al consumatore le informazioni necessarie per decidere in modo consapevole di rinunciare alla forma scritta e di acconsentire allo scambio della conferma dell’offerta e dell’accettazione della stessa su supporto durevole”.

Ma da Sky hanno sempre fatto sapere che i contratti si perfezionano soltanto alla fine di un processo, che parte da un ordine telefonico e comporta una serie di attività successive verificabili in qualsiasi momento dal cliente.

L’effettiva chiusura del contratto coincide con la reale attivazione della smart card e il cliente può comunque esercitare il diritto di recesso o di ripensamento, annullando l’ordine o il contratto fino a 14 giorni dopo l’avvenuta attivazione.

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