È un’ottima notizia per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le piattaforme online hanno il dovere di controllare, con sistemi di filtraggio, ed evitare la pubblicazione di contenuti illeciti da parte degli utenti. Questo dovere, introdotto dall’articolo 17 della direttiva Copyright è conforme al diritto europeo e garantisce la libertà di espressione e d’informazione. L’ha ribadito la Corte di giustizia dell’Ue nella sentenza con la quale ha bocciato il ricorso presentato dalla Polonia, secondo la quale l’articolo 17 della direttiva sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale vìola la libertà di espressione e d’informazione.
“C’è il giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e d’informazione e il diritto di proprietà intellettuale”
Per la Corte “l’obbligo per i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online di controllare i contenuti che gli utenti intendono caricare sulle loro piattaforme prima della loro diffusione al pubblico è accompagnato dalle garanzie necessarie per assicurare la sua compatibilità con la libertà di espressione e d’informazione”.
Secondo i giudici, la libertà di espressione e d’informazione è garantita, perché il legislatore europeo ha previsto una serie di garanzie, tra cui:
- Nessuna limitazione al caricamento dei contenuti leciti
- Nessuna censura alle parodie
Allo stesso tempo, il legislatore europeo, sottolinea la Corte, ha trovato con l’articolo 17 anche “il giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, dall’altro”.
L’Italia ha recepito la direttiva Direttiva Copyright con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, che ha novellato molteplici (e rilevanti) disposizioni della legge sul diritto d’autore.
La Direttiva modernizza il quadro giuridico della UE in materia di diritto d’autore adattandolo all’ambiente digitale contemporaneo e assicurando così un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. Gli sviluppi tecnologici hanno mutato considerevolmente il contesto della fruizione dei contenuti creativi, rendendo necessario porre rimedio alle problematiche legate alla circolazione incontrollata delle opere dell’ingegno attraverso l’aggiornamento delle norme sul diritto d’autore, per adattarle alle modalità di accesso ai contenuti online da parte degli utenti.
Il provvedimento europeo crea un quadro completo in cui il materiale protetto dal diritto d’autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano beneficiare di norme più chiare, trasparenti e adeguate all’era digitale.
Responsabilità delle piattaforme per le violazioni di copyright
Nel recepire la direttiva europea, lo schema di decreto legislativo adottato dal Cdm prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud).
Tutela del diritto d’autore per le pubblicazioni giornalistiche online
È introdotto un nuovo diritto connesso a favore degli editori dei giornali per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti. È previsto altresì il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori.
Il diritto non è riconosciuto né in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.
È rimessa all’AGCOM l’adozione di un apposito regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti.
Per tali ragioni viene introdotto l’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi online, che devono mettere a disposizione alla parte interessata ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso. Su tale adempimento vigila l’AGCOM che, in caso di mancata comunicazione dei dati, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato.
Maggiore e più concreta tutela degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori
Obbligo di trasparenza. Autori, artisti interpreti ed esecutori devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti. La mancata comunicazione delle informazioni comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato da parte di AGCOM. Inoltre, detto inadempimento costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.
Istituzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale. Gli autori e gli artisti interpreti o esecutori possono pretendere una remunerazione ulteriore se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere.
Diritto dell’autore e dell’artista di revocare la licenza esclusiva di sfruttamento dei propri diritti relativi a un’opera in caso di mancato sfruttamento.
Introduzione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.
Estensione delle tutele. Anche gli spettacoli teatrali in streaming vengono equiparati a opere audiovisive per la tutela dei diritti. La tutela dei diritti è assicurata anche per nuove figure professionali quali il direttore del doppiaggio e l’adattatore dei dialoghi.
Per approfondire: