Chiamate moleste

Telemarketing, ancora 10 mesi per il registro delle opposizioni allargato al mobile

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L’applicazione del registro avrà un potenziale di oltre 20 milioni di utenze fisse e 83 milioni di utenze mobili.

Ci vorrà ancora tempo prima che il nuovo registro delle opposizioni allargato ai cellulari entri in vigore. Ma finalmente a breve, dal primo dicembre 2020, potremo iscrivere anche il nostro numero di smartphone al registro e bloccare così la marea montante di chiamate commerciali moleste che invadono la nostra privacy ad ogni ora del giorno.

Il via libera in consiglio dei ministri al nuovo regolamento che inasprisce lo scudo contro le chiamate indesiderate ha chiarito che iscrivendosi al nuovo registro gli utenti (persone fisiche, persone giuridiche o associazioni) possono evitare telefonate in entrate a scopi pubblicitari e per ricerche di mercato.

Prima del via libera definitivo, il regolamento sarà sottoposto a consultazione agli operatori e alle associazioni prima delle regole tecniche di funzionamento.

Applicazione potenziale a più di 100 milioni di numeri

L’applicazione del registro avrà un potenziale di oltre 20 milioni di utenze fisse e 83 milioni di utenze mobili.

Certo è difficile capire perché ci siano voluti due anni per mandare avanti la normativa, visto che la legge era pronta da fine 2017. A questo punto però è del tutto evidente che gli utenti si aspettano una piena operatività del nuovo registro in tempi rapidi. Per iscriversi basterà compilare un apposito modulo sul sito web del gestore del registro oppure tramite chiamata, usando il numero della linea telefonica che si intende proteggere da chiamate indesiderate.    

Nuovi prefissi per le chiamate dei call center

L’articolo 9 del Dpr dispone che i call center utilizzino il prefisso 0843 e 0844 per ricerche di mercato e telemarketing.

Gli operatori che vorranno effettuare campagne di telemarketing dovranno pagare una tariffa annua per accedere al registro e verificare che l’utente abbia esercitato il diniego all’uso dei suoi dati.

E’ previsto inoltre il completo azzeramento di tutti i consensi rilasciati in passato al momento della nuova iscrizione al registro, mentre per i numeri che sono già iscritti il passaggio al nuovo registro sarà automatico.

Certo, la legge poteva essere più severa, ma si tratta di un giro di vite quanto mai atteso auspicato. Peraltro, la nuova normativa europea sulla Data protection (GDPR) prevede multe salate per i trasgressori, basti pensare alla sanzione appena irrogata dal Garante privacy all’Eni.

Cosa prevede la nuova legge

  1. La possibilità per tutti di iscriversi al registro delle opposizioni, anche con numeri cellulari e anche in caso di telefoni fissi non iscritti negli elenchi telefonici (si passa da 13 milioni di utenze potenziali numerazioni in elenco a più di 100 milioni compresi i numeri degli smartphone);
  2. si intendono revocati, con l’iscrizione al registro, tutti i consensi al trattamento dei dati personali espressi in precedenza, fatti salvi solamente i consensi già “prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”;
  3. viene vietata la cessione di elenchi telefonici a terzi;
  4. viene vietato il ricorso ai compositori automatici per la ricerca dei numeri;
  5. la violazione dei divieti introdotti prevede sanzioni, fino alla sospensione e alla revoca della licenza per gli operatori;
  6. è introdotto l’obbligo del numero identificabile e richiamabile in modo che, anche se non iscritti al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può cambiare idea e usare il diritto di recesso ricontattando il numero che ha chiamato;
  7. è introdotto, in alternativa, l’obbligo al ricorso di un prefisso specifico, in modo che, anche se si è deciso di non iscriversi al registro delle opposizioni, chi riceve la chiamata può riconoscere che si tratta di una telefonata commerciale. Due prefissi in realtà, uno per identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche; il secondo prefisso per le chiamate finalizzate al compimento di ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazioni commerciali.
  8. È stata poi definita una deroga al prefisso unico tramite la quale gli operatori hanno la facoltà di non adeguarsi al nuovo obbligo qualora presentino l’identità della linea a cui possono essere (ri)contattati. Secondo il Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona questa deroga va ad “annacquare” la legge: “Il prefisso unico avrebbe consentito ai consumatori di non rispondere”, ha detto Dona.
  9. Responsabilità condivisa: La società che ordina la campagna promozionale risponde in solido delle violazioni commesse anche dal call center al quale ha affidato il compito di effettuare le chiamate.
  10. Aggiornamento dati. Chi usa numeri per il telemarketing ha l’obbligo di aggiornare le proprie liste e controllare gli iscritti al Registro delle Opposizioni: una volta al mese, sempre prima dell’inizio di una campagna.


La campagna di Key4biz contro il telemarketing selvaggio 

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