Il Garante privacy ha dato l’ok all’ultimo tassello della “lotteria degli scontrini”, istituendo nuovi premi per i consumatori maggiorenni, residenti in Italia, che acquistano beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici (cashless), ma anche per gli esercenti che emettono il relativo scontrino.
Il nuovo provvedimento, predisposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con l’Agenzia delle entrate, aggiorna di conseguenza l’entità, il numero dei premi messi a disposizione, le operazioni di estrazione e le modalità di attribuzione dei premi aggiuntivi per i consumatori che pagano l’intero importo cashless (ad esempio tramite bancomat o carta di credito) e per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente.
Piena conformità al GDPR
Lo schema tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante nelle interlocuzioni sul progetto di lotteria avviate con le due Agenzie sin dal 2019, così da assicurare la piena conformità al Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr).
In considerazione del rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche che caratterizza i trattamenti necessari per dare inizio alla lotteria, le Agenzie hanno trasmesso all’Autorità anche due valutazioni di impatto (Dpia) sulla protezione dei dati dei soggetti coinvolti.
Nel corso dell’istruttoria, sono stati approfonditi alcuni aspetti che avrebbero potuto creare criticità nel trattamento dei dati. Ad esempio, le modalità di attribuzione e di comunicazione delle vincite agli esercenti, il ruolo assunto da soggetti esterni eventualmente coinvolti nella comunicazione e nel pagamento dei premi, nonché la tipologia di documentazione da presentare per attestare che il pagamento sia avvenuto attraverso strumenti elettronici. Un approfondimento specifico ha riguardato le procedure di autenticazione informatica previste per l’accesso all’area riservata del “Portale lotteria” da parte degli esercenti e le modalità di individuazione dei soggetti autorizzati ad accedervi per loro conto (i cosiddetti “gestori incaricati”).
Per partecipare serve il codice a barre e non il codice fiscale
Come si potrà partecipare da gennaio 2021 alla lotteria degli scontrini, dedicata anche a chi paga con metodi tracciabili (si può vincere fino a 5 milioni, pagando un solo caffè con la moneta elettronica)?
All’esercente il consumatore dovrà mostrare non il codice fiscale, ma un codice a barre, che si genera dal portale ‘Lotteria’ non appena sarà disponibile online.
“L’utilizzo del codice lotteria (in alternativa al codice fiscale) è una misura ritenuta efficace per la tutela dei consumatori a fronte di una raccolta massiva e su larga scala di dati presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’Agenzia delle entrate, e, per come è organizzata la lotteria, anche presso gli esercenti”, ha spiegato l’Autorità garante per la protezione dei dati personali nel dare l’ok alla lotteria degli scontrini elettronici.
Lotteria degli scontrini elettronici, come è tutelata la privacy di chi partecipa?
Il codice lotteria, pseudonimo del codice fiscale, consente infatti di rendere le informazioni raccolte non riconducibili al singolo individuo senza informazioni aggiuntive e permette al consumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale, da cui sono ricavabili anche informazioni su sesso, data e luogo di nascita, non necessarie per partecipare al concorso.
Nell’autorizzare il trattamento di dati previsto dalla lotteria degli scontrini, l’Autorità ha ritenuto che le misure tecniche e organizzative, individuate nel provvedimento e nelle valutazioni di impatto effettuate dalle Agenzie, siano adeguate al rischio elevato che il concorso a premi comporta.
Per partecipare alla lotteria degli scontrini generare il codice lotteria
Per partecipare alla lotteria il consumatore, al momento dell’acquisto, dovrà esibire all’esercente il proprio codice lotteria in formato cartaceo o elettronico. Il codice, ottenuto utilizzando una funzione disponibile nell’area pubblica del “Portale Lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, generato casualmente, sarà composto da 8 caratteri alfanumerici e associato in modo univoco al codice fiscale. Ogni consumatore potrà generare più codici lotteria, tutti ugualmente validi ai fini del concorso.
Come saranno gestiti i dati?
L’Agenzia delle entrate estrapolerà i dati necessari dai singoli scontrini trasmessi dagli esercenti (partita iva e denominazione dell’esercente, numero dello scontrino, data e ora dell’acquisto, importo, modalità di pagamento, codice lotteria) e li trasmetterà al “Sistema lotteria” dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito con il supporto di Sogei.
Come si scopre chi ha vinto?
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli convertirà in biglietti virtuali della lotteria i dati degli scontrini che, a maggior tutela dei consumatori, conserverà separatamente dagli abbinamenti tra i codici fiscali e i codici lotteria. Successivamente all’estrazione dei biglietti, personale autorizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà risalire all’identità del consumatore per attribuire e comunicare la vincita.
Il contribuente sarà avvisato della vincita o con uno dei modi di contatto che rilascerà nel portale (ad esempio numero di cellulare) o attraverso un incrocio dei dati di residenza presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate. È bene ricordare che si avrà pochissimo tempo per riscuotere le vincite: 90 giorni.
Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi file di log, conservati per 24 mesi. I dati potranno essere utilizzati solo ai fini della lotteria.
Il consumatore potrà accedere alla sezione riservata del Portale lotteria per consultare gli scontrini e i biglietti virtuali associati, verificare le vincite ed esercitare i propri diritti in modo semplificato.
Nella fase di prima applicazione, le prestazioni sanitarie e le fatture elettroniche non entreranno a far parte della lotteria, fino all’adozione di un successivo provvedimento, da adottare sentito il parere del Garante.