Contratti

Agcom. Multe da più di 2 milioni a Tim, Vodafone e Wind Tre

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L'Autorità ha punito la variazione contrattuale unilaterale riscontrata nel comportamento degli operatori che hanno rinnovato l'utilizzo dei dati dei clienti senza conslutarli una volta esaurito il tetto della prepagata.

Se il credito residuo finisce, gli operatori non possono prolungare a loro discrezione il traffico dati senza prima interromperlo. Prima di riattivare il consumo dati è necessario segnalare che il tetto dati è esaurito, e avvertire il cliente chiedendo se vuole il mantenimento attivo del traffico dati. Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società TIM, Vodafone e Wind Tre.

Nella nota dell’Autorità si legge che se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa dall’utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, SMS e dati. Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica. Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società TIM, Vodafone e Wind Tre.

L’Autorità ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi.  Come verificato dall’Autorità nel corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid noviche, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti. La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti. 

L’Autorità ha altresì accertato la violazione da parte dei tre operatori degli obblighi in materia di trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile. Nel caso di WindTre, è stata sanzionata anche l’introduzione di un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128Kb allorché sia stato esaurito il bundle dati associato all’offerta sottoscritta.

Con la decisione assunta, l’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019, per il quale: “l’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio.”

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